Abstract. L’articolo 12 d.lgs. 24.9.2015 n. 158 ha introdotto nel principale corpus della legislazione penal-tributaria l’articolo 13-bis, al cui terzo comma è previsto l’aumento della pena in misura di metà qualora i reati siano stati commessi dal concorrente nell’esercizio di un’attività di consulenza fiscale, attraverso l’elaborazione o commercializzazione di modelli di evasione. La nuova circostanza aggravante si ispira alla finalità – perseguita anche in altri ambiti del settore penalistico – di incrementare la risposta punitiva per le condotte poste in essere dal professionista qualora, per mezzo delle proprie competenze specialistiche, agevoli la commissione dei reati. Il presente contributo si propone di analizzare i profili di maggior interesse della novella normativa e cercherà di offrire alcuni spunti di riflessione in merito agli aspetti prima facie più critici, fra i quali spicca il tema della comunicabilità della circostanza aggravante al concorrente intraneus rispetto al reato fiscale, che per questa via potrebbe patire un ingiustificato aumento di pena.
SOMMARIO: 1. Premessa: vecchie e nuove istanze di ‘criminalizzazione’ dell’attività professionale – 2. L’aggravante ‘professionale’ nella riforma penal-tributaria – 2.1. Lo status di professionista (o di intermediario bancario/finanziario) – 2.2. La commercializzazione o l’elaborazione di modelli di evasione fiscale – 3. L’estensibilità della circostanza aggravante alla posizione dell’intraneus – 3.1. La disciplina generale di imputazione delle circostanze – 3.2. (segue) Focus sulla circostanza aggravante imputabile al consulente fiscale – 4. Osservazioni conclusive.