Abstract. Una riflessione sul pensiero di Luigi Ferrajoli consente di mettere in evidenza come garantismo penale e costituzionalismo siano due concetti decisamente diversi: se entrambi sono finalizzati a tutelare le garanzie, il primo valorizza come mezzo la legge, quindi il legislatore, quindi la politica, mentre diversamente il secondo valorizza la giurisdizione costituzionale esercitata sia dalla Corte costituzionale che dal potere giudiziario. Nel momento in cui si acquisisce la consapevolezza di questa differenza, non solo il garantismo penale mostra limiti di efficacia superati dal costituzionalismo, ma deve essere accorto e prudente nel criticare il potere giudiziario soprattutto in un momento come questo di imperante populismo penale: se, infatti, da un lato, non si possono non criticare gli esiti interpretativi che travalicano i limiti posti da una legge costituzionalmente legittima, dall’altro lato, non si può non costruire un’alleanza con il potere giudiziario che esercita il controllo di legittimità costituzionale contro i possibili abusi del legislatore e della politica.
SOMMARIO: 1. Garantismo penale e costituzionalismo: stessi fini ma mezzi diversi. – 2. Il pensiero di Ferrajoli tra costituzionalismo e garantismo penale. – 2.1. La fondazione del costituzionalismo. – 2.2. La valorizzazione del garantismo penale. – 2.3. L’ulteriore implementazione del costituzionalismo. – 3. Difficoltà del costituzionalismo. – 4. I rapporti tra garantismo penale e potere giudiziario nel contesto del costituzionalismo. – 5. Alcuni rimedi alle difficoltà del costituzionalismo.
* Il contributo riproduce il testo dell’intervento tenuto dall’Autore al seminario Legalità e giurisdizione: crisi e rifondazione del garantismo penale, in occasione della pubblicazione del volume di Luigi Ferrajoli, Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale, Laterza 2024, tenutosi presso l’Università di Milano Statale, il 7 maggio 2024.