Abstract. Il presente contributo intende analizzare l’istituto dell’art. 578 bis c.p.p. in tema di decisione sulla confisca in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione nella formulazione assunta dopo la riforma del 2019 che ne ha esteso la portata contemplando oggi – mediante l’introduzione di un rinvio espresso all’art. 322 ter c.p. – anche la modalità per equivalente o di valore. Ripercorrendo gli arresti delle Sezioni unite nei casi Milanesi (2019), Perroni (2020), Consentino (2021) ed Esposito (2023), l’Autore rileva come la Suprema Corte abbia formulato una lettura della norma solo parzialmente orientata alla Convenzione EDU della quale rispetta il fascio di tutele convenzionali delineate dall’art. 7, in tema di irretroattività della norma penale sfavorevole, ma non anche di quelle inscritte nell’art. 6, in tema di presunzione di innocenza. La giurisprudenza interna pare quindi porsi in contrasto con lo statuto garantistico tracciato dalla Corte di Strasburgo che, pur ammettendo una confisca sanzionatoria disposta in assenza di una decisione formale di condanna, richiede, tuttavia, un accertamento sostanziale di condanna che consenta anche agli eventuali terzi in buona fede di prendere parte attiva nel procedimento penale. Il lavoro si chiude con la formulazione di alcune riflessioni critiche in ordine al regime impugnatorio di tali decisioni nell’ordinamento dopo la riforma Cartabia ed in ordine al loro mutuo riconoscimento in ambito europeo.
SOMMARIO: Sommario: 1. La vicenda processuale. – 2. Il quesito rimesso alle Sezioni Unite in ordine al contrasto giurisprudenziale inerente all’applicazione retroattiva della confisca per equivalente disposta in assenza di condanna ai sensi dell’art. 578 bis c.p.p. – 2.1. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario propende per l’applicabilità della confisca senza condanna… – 2.2. …e quello minoritario per la sua non applicabilità. – 2.3. La soluzione delle Sezioni Unite al quesito: lo statuto garantistico convenzionale riconosciuto solo in ordine alla non retroattività della confisca di valore in assenza di condanna. – 3. Amnesie e dimenticanze sulla reale estensione dello Statuto garantistico convenzionalmente riconosciuto alla confisca senza condanna: che fine ha fatto la presunzione di innocenza? – 3.1. Il principio di legalità in materia penale: nullum crimen, nulla poena sine lege. – 3.2. Il principio della presunzione di innocenza: nulla poena, nulla culpa sine iudicio. – 4. La silenziosa espansione dell’applicazione della confisca per equivalente senza condanna: il conto alla rovescia è già cominciato. – 4.1. Osservazioni critiche alla lettura “parzialmente” orientata alla CEDU: le conseguenze della sentenza nella dimensione interna dopo la riforma Cartabia… – 4.2. …e nella dimensione UE dopo il Regolamento 2018/1805/UE sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca. – 5. Conclusioni: come disinnescare il conto alla rovescia?
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.