Cass., Sez. V, 13 giugno (13 settembre) 2022, n. 33582, Pres. De Gregorio, Rel. Scordamaglia
Abstract. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e, dall'altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega. (massima ufficiale – Rv. 284175).
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La pronuncia della Corte di cassazione. – 3. Il potere impeditivo quale elemento caratterizzante la tipicità della condotta omissiva e l’irrinunciabilità dell’accertamento del nesso causale. – 4. La prova del dolo e la semantica dei segnali d’allarme. – 5. Considerazioni conclusive.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.