ISSN 2704-8098
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  Articolo  
07 Aprile 2022


La partecipazione a distanza, in attesa della riforma del processo penale


Abstract. La crisi sanitaria da coronavirus ha portato a un rinnovato interesse, da parte della dottrina e degli operatori del diritto, per la partecipazione al procedimento penale a distanza, vista la necessità di mantenere il distanziamento fisico, da un lato, e di evitare la totale paralisi del sistema giustizia, dall’altro lato. Di questo ha tenuto conto la legge delega del 2021, la quale prescrive al legislatore delegato di «individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza». In attesa dell’attuazione della delega, merita allora porre mente al fatto che l’istituto in questione, nato nell’alveo dell’emergenza, coinvolge garanzie fondamentali della procedura penale, motivo per cui – oggi come ieri – una loro deminutio non può essere giustificabile in chiave meramente efficientistica.

SOMMARIO: 1. Premessa: i motivi di interesse nei confronti di un istituto talvolta trascurato. Dalla pandemia al criterio direttivo della legge delega. – 2. L’introduzione nel sistema della teleconferenza. – 3. I casi in cui era originariamente consentita la partecipazione a distanza. – 4. I presupposti all’indomani della riforma Orlando. – 5. Le garanzie partecipative. – 6. Le pronunce di legittimità costituzionale e di non violazione delle norme convenzionali. – 7. La difficile compatibilità con i diritti sanciti in Costituzione. – 8. Auspici per il legislatore delegato.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.