Nota a Corte cost., sent. 21 febbraio 2023 (dep. 11 aprile 2023), n. 66, Pres. Sciarra, rel. Zanon
Abstract. Partendo dall’analisi della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 66/2023) sulla natura della libertà vigilata applicata all’ergastolano liberato condizionalmente, il contributo si propone di riflettere sull’opportunità di estendere il vaglio sulla proporzionalità della pena anche alla fase esecutiva, affinché possa costituire, assieme al principio del finalismo rieducativo, uno strumento di flessibilizzazione del trattamento sanzionatorio. Tale estensione consentirebbe una soluzione diversa del caso rispetto a quella prospettata nella sentenza in commento.
SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. I diversi orientamenti sulla natura della libertà vigilata applicata al liberato condizionalmente. – 2.1. La decisione della Corte. – 3. Alcune riflessioni su principio di proporzionalità ed esecuzione penale. – 3.1. Il principio di proporzione nella giurisprudenza costituzionale italiana: cenni. – 3.2. La proporzionalità della pena: due modelli. – 3.3. Proporzionalità e liberazione condizionale: alcune considerazioni conclusive.
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.