Abstract. L’autore analizza i criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 10, lett. b, n. 2 e lett. d n. 3 della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, che hanno affidato al Governo il compito di introdurre nuove forme di premialità all’interno della disciplina, rispettivamente, del giudizio abbreviato e del decreto penale di condanna. Tali disposizioni, rimaste ai margini del dibattito intorno alla riforma varata dal Parlamento, sollecitano tuttavia alcuni dubbi e interrogativi di non secondario momento, che si potrebbero manifestare, sotto forma di nodi da sciogliere, nella fase di esercizio della delega. In quest’ottica, pertanto, lo scritto, dopo una breve ricostruzione dell’iter che ha condotto, attraverso le tappe rappresentate dall’originario d.d.l. Bonafede, dalle proposte della Commissione Lattanzi e dall’approvazione definitiva, intende concentrare l’attenzione su alcune questioni problematiche di particolare rilievo sistematico, provando, al contempo, a immaginare delle possibili soluzioni.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dal d.d.l. Bonafede al testo approvato in via definitiva dal Parlamento. – 2.1. Considerazioni critiche. – 3. Alcuni nodi da sciogliere in sede di attuazione della delega in tema di giudizio abbreviato: una questione (non) solo semantica. – 3.1. L’imputazione soggettivamente od oggettivamente cumulativa. – 3.2. Il rapporto con altri benefici. – 3.3. L’applicazione in executivis. – 4. Le modifiche da apportare alla disciplina del rito monitorio. – 5. Conclusioni.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.