Abstract. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modifiche, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha novellato l’art. 4-bis o.p., recante disposizioni in tema di divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. La riforma prende le mosse dall’ord. n. 97 del 2021, con la quale la Corte costituzionale ha accertato – senza però dichiararla – l’illegittimità del c.d. ergastolo ostativo, statuendo la necessità di superare l’equazione “mancata collaborazione-pericolosità sociale-divieto assoluto di accesso ai benefici”. La nuova disciplina dell’art. 4-bis o.p., tuttavia, travalica il monito della Consulta, restituendoci un quadro normativo per molti versi deteriore rispetto al precedente.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Premessa: il discorso pubblico intorno all’ergastolo ostativo. - 3. Le modifiche di cui al comma 1: il nesso teleologico e (finalmente) l’eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal novero dei reati ostativi. - 4. La scomparsa della collaborazione impossibile, inesigibile, irrilevante. - 5. Le nuove condizioni di accesso ai benefici penitenziari. - 6. Le prescrizioni connesse alla concessione dei benefici: il nuovo comma 1-bis.1.1. - 7. Le modifiche procedurali. - 8. Deroga all’obbligo di istruttoria “rafforzata”: il nuovo comma 2-bis.1. - 9. La partecipazione del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado: il nuovo comma 2-ter. - 10. Eliminazione del doppio binario procedimentale per la concessione dei permessi premio e l’approvazione del programma di lavoro all’esterno. - 11. Modifiche alla disciplina della liberazione condizionale e della libertà vigilata. - 12. Conclusione: un bilancio della nuova disciplina.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.