SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive: la genesi di nuovi scenari di responsabilità medica. – 2. I recenti assestamenti in materia di responsabilità penale medica. – 2.1. Le ultime ‘tappe’ normative sul tema – 2.2. Responsabilità penale e meccanismi di non punibilità. – 3. Le fonti del rischio penale in capo al personale sanitario. – 4. Il triage in emergenza pandemica e la figura dello stato di necessità. – 4.1. Il contesto emergenziale delle scelte tragiche. – 4.2. L’astratta applicabilità dello stato di necessità. – 4.3. La natura dello stato di necessità. – 4.3.1. Lo stato di necessità “giustificante”. – 4.3.2. Lo stato di necessità “scusante”. – 4.4. Primo bilancio dell’indagine: la tendenziale valenza del paradigma “scusante”. – 5. (segue) Le soluzioni proposte dalla dottrina in relazione alle restanti situazioni di errore colposo nell’esercizio dell’attività sanitaria. – 5.1. L’ineffettività dell’art. 590-sexies, c. 2 c.p. – 5.2. Le proposte dottrinali e parlamentari. – 6. La seconda fase della pandemia: l’attività di vaccinazione e le necessità d’introduzione del primo “scudo penale”. – 6.1. La natura dogmatica dell’art. 3. – 6.1.1. (segue) Scusanti in senso stretto e scusanti in senso lato. – 6.1.2. Il ruolo delle regole cautelari e il rapporto con le linee-guida. – 6.2. Il rapporto tra lo “scudo” per i vaccinatori e l’art. 590-sexies, c. 2 c.p. – 7. La rivisitazione “emergenziale” della responsabilità medica a seguito della l. n. 76 del 2021. – 7.1. L’art. 3-bis come causa di non punibilità in senso stretto. – 7.2. La struttura della fattispecie. – 8. Osservazioni conclusive.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.