Il contributo è pubblicato sul numero 3/2019 di Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale. Per accedervi, clicca qui.
Abstract. A distanza di qualche mese dall’approvazione della legge n. 36 del 26 aprile 2019 che ha, tra gli altri interventi, ridisegnato il volto della legittima difesa ‘domiciliare’, si scorgono nitidamente i contorni politico-criminali della riforma e i modelli normativi cui il legislatore si è, più o meno consapevolmente, ispirato. Il giudizio del penalista non può che essere negativo, per la vaghezza di alcuni elementi costitutivi fondamentali della scriminante e dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p., per la costruzione presuntiva che caratterizza, in particolare, i capoversi dell’art. 52 c.p. e per la sovversione di alcuni valori costituzionali di cui la rinnovata disciplina, nel suo complesso, si è resa veicolo. Sullo sfondo, pare alterato il complessivo rapporto tra legislatore e giurisdizione: la legge esprime diffidenza rispetto all’accertamento processuale della fattispecie scriminante e appare dunque irrispettosa del principio della separazione dei poteri.
SOMMARIO: 1. Le cause di giustificazione tra costi sociali e legislazione simbolica. – 2. Qualche considerazione politico-criminale: il diritto debole e la ‘sospensione del contratto sociale’. – 3. Il modello: la Castle Doctrine di matrice statunitense. – 3.1. L’uso della forza da parte dell’aggredito, tra duty to retreat e stand your ground laws. – 3.2. Il ruolo della necessità difensiva nel contesto della defense of habitation. – 3.3. La Castle Doctrine dal feudalesimo al terzo millennio. – 4. I nuclei tematici della riforma italiana. – 4.1. La ‘moltiplicazione’ della legittima difesa domiciliare. – 4.1.1. Precisazioni sparse in ordine alla presunzione di proporzione applicata alla scriminante della legittima difesa. – 4.1.2. Sulla presunzione ‘allargata’ di cui all’art. 52 comma 4 c.p. – 4.2. L’esclusione della colpevolezza: la scusante dell’eccesso colposo ma incolpevole. – 4.3. L’esclusione o limitazione della responsabilità civile. – 4.4. L’esenzione processuale per l’aggredito: dalla probatio alla praesumptio. – 5. I vizi costituzionali, tra presunzioni irragionevoli e insofferenza per la divisione dei poteri. – 5.1. Possibilità e limiti dell’interpretazione conforme. – 6. Osservazioni conclusive: separazione dei poteri e sofferenza dello Stato di diritto.