ISSN 2704-8098
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  Articolo  
04 Ottobre 2022


Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro


AbstractIl reato di sfruttamento del lavoro presenta elementi comuni con l’incriminazione di riduzione in servitù, che a sua volta risulta contigua all’incriminazione di riduzione in schiavitù. Le ragioni del più mite trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 603-bis in confronto all’art. 600 c.p. dovrebbero risultare da una delimitazione degli ambiti applicativi delle rispettive fattispecie. L’analisi dei concetti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro rivela tuttavia taluni motivi di incongruenza che, allargando la visuale al diritto internazionale, si accrescono a causa dell’assenza, nel nostro ordinamento, di una norma penale sul lavoro forzato.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La dimensione normativa della schiavitù sul piano internazionale. – 3. L’evoluzione dell’incriminazione della schiavitù nel diritto italiano. – 4. La nozione giuridica di schiavitù. – 5. La nozione giuridica di servitù. – 6. Schiavitù e servitù: elementi comuni e differenziali. – 7. L’esperienza giurisprudenziale: profili critici. – 8. Il delitto di sfruttamento del lavoro in relazione al reato di riduzione in schiavitù e servitù. – 9. I concetti di schiavitù e servitù tra storia, etimologia e diritto. – 10. Schiavitù, servitù e lavoro forzato nella ricostruzione della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 10.1. La vigente interpretazione dell’art. 4 Cedu. – 11. Linee conclusive della ricerca.

 

*In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.