Abstract. Il contributo ritorna ad affrontare il tema del controverso divieto di bis in idem in materia di abusi di mercato. La prospettiva, in particolare, dopo una rapida ricostruzione dell’assetto normativo di tale settore e della sua evoluzione, nonché della difficile definizione del canone di ne bis in idem in via generale, è quella di dedicarsi in specie all’elemento della proporzionalità sanzionatoria complessiva, così come proposto dalla giurisprudenza sovranazionale e interpretato dalle Corti interne, cercando di approfondirne la dimensione dello stesso sia in via generale sia soprattutto in relazione agli abusi di mercato. Lo scritto si sofferma sulla giurisprudenza che si è dedicata all’argomento negli anni più recenti, evidenziando le criticità dell’interpretazione dell’elemento della proporzionalità complessiva nonché dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce il potere di disapplicazione della forbice edittale o addirittura in toto delle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni di mercato per garantire il rispetto del ne bis in idem mediante, così, un sindacato diffuso di proporzionalità.
SOMMARIO: 1. L’intricato labirinto della moltiplicazione sanzionatoria in materia di mercati finanziari tra sanzioni amministrative e penali, persone fisiche ed enti giuridici. – 2. La tela di Penelope delle (irresolute) soluzioni del legislatore. - 3. Il tormentato percorso del ne bis in idem. - 4. La proporzionalità al banco di prova della giurisprudenza. - 5. Il giudizio di ri-proporzione nelle pronunce in materia di abusi di mercato.
*Il presente contributo è destinato all’opera, in corso di pubblicazione, M. Lamandini (a cura di), Sfide e prospettive per una tutela giurisdizionale effettiva in materia economico-finanziario, nell'ambito del PRIN 2017 NAFWC8: “The essential, and competitive, role of specialised courts and alternative dispute resolution mechanisms in financial law as a precondition for the attainment of social desirable levels of public and private enforcement”.
** Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.