Abstact. La recente riforma che ha sancito la non abbreviabilità dei delitti puniti con la pena dell’ergastolo è stata da poco sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che ne ha escluso la manifesta irragionevolezza. La volontà legislativa ivi sottesa di evitare di giungere, per i delitti più gravi, a pene sentite inique per difetto sottende, invero, un’istanza di fondo che ben può essere valorizzata per giungere a innovative, moderne soluzioni interpretative che, in virtuoso rapporto con un accertamento istruttorio dinnanzi alla Corte d’assise, impediscano soluzioni che per talune concrete fenomenologie delittuose paiono, di contro, ingiuste per eccesso. A maggior ragione ora che è appunto esclusa la consistente diminuente per il rito.
SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. La legge n. 33 del 2019 e le sue ragioni politico/criminali. – 3. I lamentati rischi di pene finali incongrue per eccesso. – 4. La riforma e le sue possibili virtuose ricadute. – 4.1. L’attenuante dei particolari valori morali o sociali e l’omicidio “pietatis causa”. – 4.2. L’avere agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui: in particolare la c.d. provocazione lenta. – 4.3. Le attenuanti generiche: alla riscoperta di un senso spesso dimenticato. – 5. Riflessioni conclusive.