Abstract dei contenuti
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre, riportiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo fascicolo della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 3/2019).
DOTTRINA
ARTICOLI
Eser A., Uccidere in guerra: alla ricerca di un fondamento di legittimità, p. 1105 ss.
Il carattere di ovvietà dell’uccisione in guerra potrebbe avere origine nell’assunto secondo cui, come afferma Thomas Hobbes, “in tempi di guerra tutte le leggi tacciono”. Sebbene questa tradizionale facoltà di sospendere le leggi durante un conflitto bellico sia stata in parte delimitata dal diritto internazionale umanitario moderno, è ancor’oggi opinione comune ritenere che uccidere in guerra, a meno che e fintanto che non sia esplicitamente vietato, sia di per sé consentito, non risultando quindi necessario fornire alcuna legittimazione ulteriore. Si delinea così una netta contrapposizione con l’omicidio “ordinario”, che esige invece una particolare causa di giustificazione per escludere l’antigiuridicità. Questa licenza di uccidere, comunemente non messa in discussione a causa della mera contingenza di versare in una situazione di belligeranza, stupisce ulteriormente se si considera che non è possibile rintracciare nessuna norma giuridica che positivamente ed esplicitamente dichiari lecito uccidere in guerra. Tuttavia, quale può essere il fondamento di un simile privilegio non scritto? In che modo esso può essere giustificato moralmente e trovare sufficiente legittimazione? La questione sarà approfondita analizzando quattro prospettive diverse: in primo luogo, bisogna chiedersi se e perché uccidere in guerra, purché non si oltrepassi la soglia dei crimini di guerra, debba rimanere al di fuori dell’area del diritto penale. In secondo luogo, non avendo ottenuto una risposta soddisfacente, si dovrà valutare se e in che misura il diritto costituzionale possa autorizzare ma allo stesso tempo circoscrivere l’uccisione in guerra. Poiché nemmeno in questo caso si otterranno risposte esaustive, ci si potrebbe rivolgere, infine, al diritto internazionale, ponendo particolare attenzione alla questione della sovranità statale. Siccome anche a questo livello l’uccisione in guerra non troverà un fondamento di legittimità convincente, sarà necessario affrontare ulteriori sfide.
Eusebi L., Pena e perdono, p. 1137 ss.
Ravvisati quali contenuti del perdono la rinuncia alla ritorsione del male e l’interesse per un futuro non più segnato dal male in chi, pure, lo abbia commesso, la nozione di perdono coglie, con riguardo all’ambito penalistico, profili basilari di una politica criminale non pervasa dalle logiche della demagogia punitiva e conforme ai principi costituzionali. Lungi, dunque, dal configurarsi come criterio comportamentale puramente privato di matrice religiosa o implicante inerzia nei confronti dei fatti illeciti, il riferimento al perdono impone la presa di distanze dal carattere statico proprio della giustizia retributiva, aprendo a una visione progettuale e motivazionale della prevenzione: in modo che i criteri del ‘fare giustizia’ assumano connotati antitetici rispetto a quelli dei fatti offensivi cui s’intenda rispondere.
Rossi A., I profili penalistici del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: luci ed ombre dei dati normativi, in un contesto programmatico. I ‘riflessi’ su alcune problematiche in campo societario, p. 1153 ss.
Secondo le indicazioni del legislatore delegante le fattispecie penali di cui al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza dovrebbero corrispondere alle ipotesi di cui alla legge fallimentare del 1942. Tuttavia, malgrado quanto normativamente assunto nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al d. lg. 14 del 2019, le norme penali ‘trasferite’ non risultano totalmente immutate: alcune sono effettivamente invariate rispetto ai corrispondenti disposti della legge fallimentare del 1942, ma altre appaiono innovate e altre ancora sono state introdotte nella sistematica soltanto a seguito del CCII. L’autrice propone una carrellata su alcune peculiarità delle norme penali del CCII, in un contesto comunque di ‘lettura’ generale ed una riflessione più ‘mirata’ dedicata, in un quadro di interesse ‘societario’, alla realizzazione in concorso di persone/organi societari delle ipotesi conferenti, essenzialmente nell’ambito dell’apporto omissivo atipico, a seguito della nuova e più sofisticata costruzione delle posizioni di garanzia appunto in relazione all’ omesso impedimento del reato ed alla possibile riconsiderazione dei parametri del rischio penale ‘fallimentare’ nelle operazioni infragruppo.
Amarelli G., Mafie delocalizzate all’estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto, p. 1197 ss.
La dimensione transnazionale acquisita, sempre più frequentemente, dalle mafie storiche ha posto sul tappeto nuovi problemi interpretativi, in parte comuni a quelli contestualmente affiorati rispetto ad altre mafie non tradizionali, come quelle autoctone e straniere. In primo luogo, ha fatto discutere circa la configurabilità della fattispecie associativa a struttura mista di cui all’art. 416 bis c.p. rispetto alle c.d. ‘locali silenti’, portando la S.C. a rimettere ben due volte tale quesito alle S.u. che, però, hanno sempre evitato di risolverlo, non ravvisandovi sullo sfondo un dilemma interpretativo, bensì una mera questione di fatto. In secondo luogo, ha posto il problema dell’applicabilità dell’aggravante della transnazionalità alle proiezioni estere delle mafie tradizionali, non essendo chiaro se questa possa essere configurata solo rispetto ai reati associativi o anche ai reati-scopo. La sensazione che prevale è che il delitto di associazione mafiosa debba essere interpretato ed applicato in maniera tassativa nel rispetto della lettera della legge, non essendo possibile sue contrazioni per ragioni di opportunità politico-criminale; anche perché il diritto penale offre risposte sostanzialmente analoghe anche per le altre fattispecie associative o per i reati aggravati ex art. 416 bis.1 c.p. Peraltro, per le associazioni operanti all’estero, un ulteriore ausilio sul fronte sanzionatorio potrebbe provenire dall’aggravante speciale della transnazionalità di cui all’art. 61 bis c.p.
Masullo M.N., L’emersione del patto corruttivo: il nuovo fronte degli strumenti premiali e investigativi, p.1257 ss.
Il contributo esamina i nuovi strumenti premiali e investigativi introdotti dalla legge n. 3 del 2019 allo scopo di favorire l’emersione del patto corruttivo. La prima parte del lavoro è dedicata alla causa di non punibilità della collaborazione processuale prevista all’art. 323-ter del codice penale per taluni delitti contro la pubblica amministrazione. Delineata la ratio e la struttura tipica di questa nuova forma di premialità, si evidenziano talune criticità legate all’ambito applicativo e, più in generale, ai limiti di effettività della previsione normativa, osservata dapprima nell’ambito della responsabilità individuale e, poi, nella più ampia prospettiva della correlata responsabilità degli enti. La seconda parte del lavoro si propone di indagare la compatibilità della tecnica investigativa delle operazioni sotto copertura, la cui disciplina è stata rivisitata dalla citata legge del 2019, con le caratteristiche strutturali dei reati di corruzione, oggi inclusi nel novero di quelli per cui è consentita l’utilizzazione dello strumento investigativo. In particolare, la questione principale riguarda i confini di scriminabilità delle undercover operations, sintetizzata in chiave garantistica nella necessità — che dovrebbe essere assicurata a livello legislativo — di tenere distinta la figura dell’agente infiltrato da quella dell’agente provocatore.
Zirulia S., Contrasti reali e contrasti apparenti nella giurisprudenza post-Cozzini su causalità e amianto. Riflessioni per un rinnovato dibattito sul c.d. effetto acceleratore nei casi di morte per mesotelioma, p. 1289 ss.
Il contributo esamina il controverso tema dell’accertamento del nesso causale nei procedimenti per omicidio colposo in cui la persona offesa, deceduta per mesotelioma, ha subìto plurime o protratte esposizioni ad amianto. L’obiettivo è verificare in che misura le oscillazioni giurisprudenziali che attualmente si registrano sulla questione del c.d. “effetto acceleratore” discendano da controversie squisitamente scientifiche ed in che misura, invece, riflettano autentici contrasti di carattere giuridico. Questi ultimi vengono in effetti ravvisati tanto sul terreno dei criteri di selezione della legge scientifica di copertura, quanto su quello dell’accertamento della causalità individuale, fornendosi di volta in volta indicazioni auspicabilmente utili alla loro ricomposizione.
Diamanti F., La “scriminante ipotetica”. Introduzione al tema dell’imputazione normativa estesa al mondo delle cause di giustificazione incomplete, p. 1337 ss.
A quali condizioni una causa di giustificazione incompleta può, de lege lata, continuare a liceizzare il fatto tipico? La prima parte dello studio tenta di fornire una risposta mediante l’introduzione della “scriminante ipotetica”; un correttivo ermeneutico che realizza l’estensione di alcuni elementi tipici dell’imputazione normativa dell’evento (comportamento alternativo lecito e nesso di rischio) al mondo delle cause di giustificazione. La seconda parte ripercorre la genesi di questa “formula” presso la giurisprudenza civile tedesca, la sua diffusione all’interno della principale giurisprudenza e della più attenta letteratura penalistica col nome di “consenso ipotetico” (hypothetische Einwilligung), cercando di valutarne i vari pregi e i molti difetti.
Di Lello M., Criminalità stradale e prevenzione delle condotte pericolose, p. 1383 ss.
La prima parte del contributo si propone di esaminare i principali profili della fattispecie di omicidio stradale, mettendone in luce le frizioni rispetto ad alcuni istituti della teoria generale del reato e alla disciplina degli elementi accidentali e del concorso di reati. Nella seconda parte, muovendo dall’analisi della normativa straniera, si svilupperà la proposta di un modello alternativo di prevenzione della criminalità stradale, graduale e diversificato, che promuova, quale primo obiettivo, la responsabilizzazione degli utenti. In tale prospettiva, valorizzando gli schemi di tutela incentrati sul disvalore d’azione, si rifletterà sull’opportunità di intervenire sugli illeciti amministrativi del Codice della strada e di introdurre, a livello intermedio, reati di pericolo concreto per l’incolumità delle persone, che sappiano intercettare violazioni gravi e volontarie delle regole di circolazione su strada.
Iagnemma C., Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio, p. 1431 ss.
Stando alla legislazione penale vigente, parrebbe che la discrezionalità giudiziaria attenga solo alla fase sanzionatoria. La categoria in esame, nondimeno, assume rilievo anche nell’accertamento dei presupposti della responsabilità e in merito a molteplici scelte processuali: rivelando, in questi ultimi ambiti, una dimensione di carattere qualitativo.
Il contributo riflette, dunque, sulla possibile introduzione di una disciplina che riporti alla luce del sole, garantendo il rispetto del principio di legalità, l’apprezzamento discrezionale giudiziario in tutti i casi nei quali, in vista dell’applicazione del diritto vigente, non si può fare a meno dell’attività valutativa posta in essere dal magistrato.
Si evidenzia, tuttavia, come la dimensione qualitativa investa già oggi, e sia da valorizzarsi per il futuro, la stessa discrezionalità giudiziaria riguardante la fase sanzionatoria. Vengono pertanto tratteggiati i criteri di una possibile diversificazione delle pene principali orientata a individualizzare le modalità di risposta al reato: proponendo, fra l’altro, una rivisitazione del concetto di proporzionalità della pena, tradizionalmente inteso in senso aritmetico e, tuttavia, suscettibile di un’evoluzione nel senso di una complessiva ‘congruità’ delle conseguenze del reato rispetto al modello costituzionale di una prevenzione reintegratrice.
Bianchi D., Appunti per una teoria dell’autonormazione penale, p. 1477 ss.
L’autonormazione, intesa quale autoregolazione di un determinato aggregato sociale in rapporto con altri gruppi od istituzioni che riconoscono ma al tempo stesso sono capaci di vincolare giuridicamente il primo, è un fenomeno antico e assolutamente usuale per lo ius privatorum, mentre appare quasi antitetico rispetto al diritto penale moderno, contrassegnato dai crismi illuministici della legalità e della statualità. Eppure l’autonormazione non risulta estranea al sistema penale e ciò è sempre più percepibile nell’età contemporanea, in cui quei crismi di legalità e statualità, al cospetto dei “rischi della complessità”, tendono a diluirsi e ad aprire varchi sempre più ampi all’autocontrollo (anche) penale delle organizzazioni non statuali. Il contributo, dopo la proposizione di una modellistica d’inquadramento generale del fenomeno autonormativo, cerca di coglierne le interconnessioni con la materia penale (ed i relativi risvolti problematici), andando a distinguere forme – più classiche – di ricezione dei prodotti autoregolativi da parte dei tipi penali “aperti” e forme – più innovative – di delega ai “privati” da parte del legislatore alla normazione prevenzionistica di eventi avversi aventi rilievo giuridico-penale.
Governa J., La responsabilità da comando nello statuto della Corte penale internazionale. Riflessioni dopo la sentenza dell’Appeals Chamber nel caso Bemba, p. 1527 ss.
L’8 giugno 2018, la Camera d’Appello della Corte Penale Internazionale ha assolto J.P. Bemba Gombo dalle accuse di crimini di cui era stato riconosciuto colpevole in primo grado. La decisione, presa a maggioranza, ha evidenziato come non si sia ancora raggiunta una visione condivisa della disciplina della responsabilità da comando, regolata dall’art. 28 dello Statuto della Corte. Dopo una breve ricostruzione della giurisprudenza dei tribunali ad hoc sul tema, si dedicherà particolare attenzione alle diverse posizioni assunte nei diversi gradi di giudizio nel caso Bemba dai giudici della Corte. Si individueranno quindi gli elementi che possano dirsi pacificamente accolti e quelli che invece non hanno trovato conferma. Da tali risultanze si cercherà di inquadrare in maniera sistematica la responsabilità da comando tra gli altri criteri di attribuzione di cui all’art. 25, evidenziando gli aspetti più problematici e formulando alcune possibili soluzioni ricostruttive.
NOTE A SENTENZA
Gusmitta A., Revisione delle sentenze di proscioglimento a “contenuto pregiudizievole”: le Sezioni Unite aprono un’altra breccia nel muro del giudicato, p. 1567 ss.
Le Sezioni Unite ammettono l’esperibilità della revisione avverso le sentenze che, nel dichiarare l’estinzione del reato, condannino l’imputato agli effetti civili. Ripercorse le fila del contrasto insorto in materia ed esaminati i principali snodi dell’innovativa decisione, il contributo cerca di tracciare un primo quadro delle relative ricadute sistematiche, evidenziando altresì alcuni problemi rimasti irrisolti.
COMMENTI E DIBATTITI
Morelli F., La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo, p. 1599 ss.
La prescrizione del reato dal 1 gennaio 2020 verrà definitivamente interrotta con la sentenza di primo grado. In questo modo non ci saranno limiti di tempo per la celebrazione del processo nella fase delle impugnazioni. Questa disciplina inedita crea molti contrasti di sistema, che toccano aspetti vitali dell’ordinamento italiano: i diritti fondamentali del reo, i diritti fondamentali dell’imputato, primo tra tutti la presunzione di innocenza, il principio di legalità del processo.
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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:
Corn E., Il femminicidio come fattispecie penale; storia, comparazione, prospettive, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 253. (Lucrezia Rossi)
Maculan E., Los crímenes internacionales en la jurisprudencia latinoamericana, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, 2019, pp. 313. (Gabriele Fornasari)
Manna A. – con la collaborazione di D’Agostino V.P., Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Pisa University Press, 2019, pp. 217. (Mattia Di Florio)
Marini F.S., Cupelli C. (a cura di), Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 356. (Ilaria Giugni)
Petrillo P.L., Teorie e tecniche del lobbying, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 294. (Maria Chiara Ubiali)
Pistilli N., Profili penali della colpa stradale, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 238. (Silvia Larizza)