Abstract dei contenuti
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 4/2019).
DOTTRINA
ARTICOLI
Romano M., Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale, p. 1793 ss.
L'A. discute la situazione legale creatasi con le recenti sentenze della Corte Costituzionale. La Corte, dopo aver ribadito la funzione dell'art. 580 c.p., che rimane fondamentale, esclude la punizione dell'aiuto al suicidio in alcuni casi estremamente limitati (patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, sostegno vitale in atto, condizioni mentali integre). A ciò arriva argomentando da una pretesa analogia tra legittimo rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari e suicidio. L'a. contesta tale analogia, pur convenendo sull'eccessività di una pena nei casi suddetti. In ogni caso, l'A. auspica anche per il futuro la conferma nel sistema penale del distacco sempre riconosciuto tra aiuto al suicidio e omicidio del consenziente. Su questa linea, l'A. critica alcune espressioni della Corte che potrebbero far pensare a un'equivalenza tra aiuto al suicidio e eutanasia attiva. Passi legislativi in questa direzione sarebbero secondo l’A. da evitare. Essi infatti introdurrebbero deroghe infide al principio del non uccidere, che malgrado tutto resta una rassicurazione basilare per il consorzio umano. Inoltre, potrebbero pregiudicare o ritardare l'affermarsi di civili prassi di accompagnamento nel processo naturale del morire, conquiste della medicina moderna, dando anche possibile stura, nel tempo, a mutamenti insidiosi nei paradigmi di approccio ai malati da parte della classe medica e, più in generale, ad atteggiamenti egoistici dimentichi della solidarietà dovuta ad ogni persona sofferente, specialmente a quelle più fragili, anziane o in solitudine.
Alessandri A., Novità penalistiche nel codice della crisi dell’impresa, p. 1815 ss.
Il Codice della Crisi d’Impresa sostituirà la legge fallimentare italiana del 1942. Benché il Codice non contenga nuove figure di bancarotta, sorgono problemi di coordinamento con le vecchie fattispecie, che l’autore esamina in questo contributo.
Spena A., Smuggling umanitario e scriminanti, p. 1859 ss.
In questo articolo mi propongo di sottoporre a vaglio critico, da prospettiva penalistica, la retorica dello smuggling umanitario, utilizzata nei mesi scorsi da una parte dell’opinione pubblica per criminalizzare l’operato delle Ong attive nel Mar Mediterraneo nel salvataggio di migranti in distress. Più in particolare, cercherò di capire se regga, da un punto di vista giuridico-penale, la qualificazione di questo operato come « favoreggiamento dell’immigrazione clandestina » rilevante ai sensi dell’art. 12 Tuimm, o se non si diano invece le condizioni per considerarlo scriminato, o comunque penalmente lecito. Al termine del lavoro, indicherò quelle che, a mio avviso, costituiscono le ragioni politico-criminali più profonde che stanno alla base di questo tipo di vicende.
Burchard C., L’intelligenza artificiale come fine del diritto penale? Sulla trasformazione algoritmica della società, p. 1909 ss.
L’Intelligenza Artificiale (IA) implica la fine del diritto e della giustizia penale così come li conosciamo? Questo articolo sostiene che l’IA è una tecnologia trasformativa che apparentemente fa propri e ottimizza gli obiettivi del diritto penale (l’efficace prevenzione dei reati; l’applicazione obiettiva, neutrale e coerente del diritto etc.), sostituendo le garanzie controfattuali del diritto con le garanzie fattuali della tecnologia. Di conseguenza, l’IA non deve essere banalizzata dalla dottrina penalistica. Allo stesso modo, non è sufficiente criticare le attuali debolezze dell’IA (ad esempio, rispetto al problema del “bias in, bias out”). Piuttosto, la dottrina penalistica dovrebbe prendere spunto dalle promesse dell’IA per riflettere sulle premesse fondamentali del diritto penale. Nell’ambito di un diritto penale inteso per lo più come strumento di governo sociale in uno stato welfaristico, le applicazioni dell’IA promettono la realizzazione degli obiettivi stessi del diritto (come l’effettiva inibizione e prevenzione della criminalità, ad esempio attraverso la polizia predittiva; o la garanzia che, attraverso l’impiego degli algoritmi, le pene per reati comparabili siano commisurate in misura uguale). Al contrario, in un diritto penale che protegge le garanzie liberali e si basa sulla fiducia interpersonale, l’IA può portare alla rinuncia agli ideali stessi del diritto (ad esempio, della presunzione di innocenza, che non può più essere sostenuta una volta che tutti, comuni cittadini e giudici, sono considerati un potenziale rischio). Così, la domanda se “l’IA determina la fine del diritto penale?” fa sorgere l’ulteriore domanda: “quale diritto penale, per quale società?”. Quali sono le conseguenze determinate dall’ingresso dell’IA nell’amministrazione della giustizia penale sulle libertà (in particolare, in una società della sorveglianza necessaria per produrre i Big Data su cui si basano gli algoritmi), sulla fiducia (soprattutto con riferimento al paradigma della zero trust, paradigma che è alla base di molti algoritmi di valutazione del rischio) e sul futuro (in particolare, in tutti quei casi in cui gli algoritmi elaborano previsioni basandosi su dati del passato)? Queste sono le domande, o almeno così ritengo, che la dottrina penalistica oggi deve affrontare, in modo tale da riuscire a dar vita ad un diritto penale che sia (per ragioni pragmatiche) aperto alla tecnologia e (per ragioni umane) ragionevole. In tutto questo, dobbiamo prendere a cuore la grande eredità di Joachim Hruschka e rimanere intellettualmente onesti.
Londoño F., Il ‘romanico’ nella dogmatica penale italiana del XX secolo. Note al ‘fatto’ di Delitala, alla ‘discrezionalità’ di Bricola e all’‘azione’ di Marinucci, p. 1943 ss.
Questo contributo vuole offrire una visione generale (ed esterna) della dogmatica penale italiana del Novecento. A tale scopo, l’Autore si sofferma su due attributi che caratterizzerebbero in modo particolare la dogmatica del suddetto periodo: (i) il suo orientamento politico; e (ii) il suo oggettivismo. Gli attributi vengono sviluppati offrendone un principio di "dimostrazione", che procede da frammenti di opere di Giacomo Delitala (‘Il fatto’), Franco Bricola (‘La discrezionalità’) e Giorgio Marinucci (‘L'azione’). Lo sguardo d’insieme — dettato anche dalla comparazione con ‘lo stile germanico’— mette in evidenza l’orientamento pratico della dogmatica penale italiana: ed ecco il suo essere Romanico.
Vázquez C., L’assetto normativo delle prove peritali: a proposito del ragionamento inferenziale degli esperti e della sua comprensione da parte dei giudici, p. 1961 ss.
La valutazione giudiziale delle conoscenze esperte alla base di una perizia esige che i giudici comprendano il ragionamento inferenziale in questione. Questo implica che i giudici esaminino sia le premesse del ragionamento peritale sia le inferenze che ne derivano. L’analisi deve essere realizzata principalmente durante l’ammissione e l’assunzione delle perizie, prendendo in considerazione sia le basi da cui partono le generalizzazioni esperte, sia la loro applicazione al caso concreto. Alla luce di ciò, l’obiettivo sarà quello di offrire agli operatori e agli esperti diversi strumenti processuali per una pratica dialogica che permetta di soddisfare le esigenze che soprattutto i giudici dovrebbero soddisfare.
Forzati F., L’illecito personologico fra destrutturazione del Tatstrafrecht e affermazione del Täter-prinzip. Soggettivizzazione del reato e crisi della materialità penale nel XIX e XX secolo, p. 1989 ss.
La configurazione personologica dell’illecito — che com’è noto, raccorda il disvalore penale alla personalità dell’autore, piuttosto che al fatto — sarà introdotta dalle codificazioni ottocentesche, per poi svilupparsi sull’onda della crisi della legalità in senso formale e della materialità penale del primo novecento. Già compromesso dagli influssi personologici e sostanzialistici della Scuola Positiva italiana e del teleologismo dei valori neokantiano tedesco, l’impianto empirico-naturalistico del reato tardottocentesco, sarà definitivamente accantonato nel progetto Ferri del 1921 e nell’Entwurf eines Allgemeinen StGB di Radbruch del 1922. Si porranno in tal senso, i presupposti sistematici del Willenstrafrecht, teorizzato dalla dottrina tedesca d’ispirazione neokantiana che, dopo aver messo in discussione la neutralità valutativa della Garantietatbestand belinghiana, introdurrà il Tätertyp, come elemento costitutivo della tipicità. Alla centralità del fatto e della colpevolezza (per il fatto) si sostituirà così la colpevolezza per la condotta di vita, desunta dall’antisocialità e dalla indegnità morale espressa dai comportamenti. L’approdo finale del processo di de-materializzazione del reato liberale di matrice illuminista, sarà il Gesinnungsstrafrecht della scuola di Kiel, ovvero la teorizzazione del Täter-Prinzip, quale criterio di legittimazione non tanto e non solo del tipo d’autore, quanto della categoria ontologica del nemico del popolo, che convoglierà la pena su un disvalore interamente etico, etnico ed antropologico.
Caletti G.M., Libertà e riservatezza sessuale all’epoca di Internet. L’art. 612-ter c.p. e l’incriminazione della pornografia non consensuale, p. 2045 ss.
Con la fulminea introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale anche il legislatore italiano ha inteso criminalizzare in via diretta e specifica il c.d. “revenge porn”, la pratica di pubblicare immagini sessualmente esplicite senza il consenso delle persone raffigurate. La formulazione del nuovo reato solleva molteplici perplessità, specie sul piano della sua efficacia applicativa, che sembrano in gran parte da addebitare ad un iter legislativo affrettato, nel quale sono difettati un inquadramento generale del fenomeno e l’approfondimento delle sottostanti esigenze di criminalizzazione. Il contributo, muovendo da questi aspetti, e sottolineando anche l’importanza di abbandonare l’utilizzo del neologismo inglese per adottare la denominazione “pornografia non consensuale”, procede all’esame dell’art. 612-ter c.p. in costante dialogo con le soluzioni adottate dai legislatori stranieri e con le fattispecie incentrate sulla divulgazione di immagini già presenti nell’ordinamento italiano. Il commento del nuovo delitto si sofferma altresì sull’elemento della non consensualità della diffusione delle immagini, ed in particolare sui suoi riflessi sull’imputazione soggettiva, proponendone un’interpretazione innovativa, ispirata alle teorie dell’“affirmative consent” recepite da numerosi Stati americani in relazione ai delitti sessuali.
Greco E., L’illecito dell’ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo, p. 2091 ss.
Il presente lavoro si propone di realizzare un’analisi sistematica dell’illecito della persona giuridica, con lo scopo di ricercare un ordine metodologico funzionale alla lettura critica del concetto di colpa organizzativa e di evidenziare, al contempo, i tratti di eccentricità o di continuità strutturale rispetto al modello classico della colpa penale. L’indagine va nel senso di ritenere che la fattispecie ricalchi, pur con le peculiarità che la connotano, i caratteri del tipo colposo d’evento, presentandosi anzitutto come inosservanza di un dovere prudenziale al quale segue la produzione di un fatto lesivo la cui rispondenza al rischio specifico che lo standard era volto a ridurre o a evitare va di volta in volta accertata attraverso la verifica di adeguatezza del modello. All’analisi degli elementi costitutivi dell’illecito seguono alcune proposte di revisione, sulla base delle criticità relative al meccanismo ascrittivo e ai criteri di verificabilità empirica del sistema preventivo.
Poggi d’Angelo M., Il dolo di pericolo nella bancarotta fraudolenta, p. 2129 ss.
Il lavoro si pone l’obiettivo di indagare il dolo di pericolo con particolare riferimento ai delitti di bancarotta. L’ambito del diritto penale fallimentare e della nuova crisi d’impresa, invero, sembra essere terreno d’elezione per poter verificare in che modo la tipicità oggettiva dell’illecito di pericolo si rifletta anche sul piano soggettivo, modificando in particolare l’oggetto del dolo ed il suo accertamento. Si cercherà inoltre di argomentare nel senso che, nei delitti di bancarotta, la selezione delle condotte conformi al tipo descritto dal legislatore debba avvenire prima sul piano “oggettivo”, mediante la verifica della concreta idoneità delle stesse a porre in pericolo l’integrità della garanzia patrimoniale, per poi investire il profilo “soggettivo”, dovendo tale idoneità essere rappresentata da parte dell’agente. Solo in tal modo sarà possibile circoscrivere la risposta penale al fatto proprio e colpevole, escludendo forme oggettive e presuntive di responsabilità.
NOTE A SENTENZA
Canestrari S., Una sentenza “inevitabilmente infelice”: la “riforma” dell’art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, p. 2159 ss.
Il presente scritto propone un’approfondita analisi della sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale: una pronuncia con la quale i giudici della Consulta hanno delineato un circoscritto ambito di non punibilità dell’aiuto medico al suicidio. A partire da un’attenta valutazione dei quattro requisiti afferenti alla condizione del paziente che avanza la richiesta di assistenza medica al suicidio, il contributo giungerà ad esaminare gli ulteriori requisiti di natura procedimentale. Muovendo dalla disamina delle argomentazioni della Corte, l’Autore arriverà ad evidenziare quanto queste siano strettamente connesse alle peculiarità del caso «Antoniani-Cappato» e, soprattutto, ad illustrare i chiaroscuri di una sentenza “inevitabilmente infelice”.
Turco E., La consulta sigla l’incompatibilità dell’art. 131-bis c.p. con il microsistema del giudice di pace. Un’occasione mancata per affermare la superiorità dei valori costituzionali sottesi alla disciplina codicistica, p. 2180 ss.
Per la Corte costituzionale l’incompatibilità dichiarata dalle Sezioni Unite tra l’art. 131-bis c.p. e il microsistema del giudice di pace è costituzionalmente legittima ex art. 3 Cost.: è “ragionevole” imporre al giudice onorario di avvalersi unicamente del simmetrico meccanismo di cui all’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, perché una diversa soluzione, che gli consentisse di invocare la fruibilità dell’art. 131-bis c.p. e di operare, così, un mixtum compositum e/o esegesi estensive, anche favorevoli, annienterebbe la strategia “conciliativa” perseguita dal legislatore del 2000. Un percorso argomentativo, quello seguito dalla Consulta, che muove da una premessa condivisibile ma approda ad un risultato discutibile.
COMMENTI E DIBATTITI
Palazzo F., A proposito di E. Dolcini, E. Fassone, D. Galliani, P. Pinto de Albuquerque, A. Pugiotto, Il diritto alla speranza. L’ergastolo nel diritto penale costituzionale, con Prefazione di M. Palma, Torino, G. Giappichelli Editore, 2019, p. 2207 ss.
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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:
Castronuovo D., De Simone G., Ginevra E., Lionzo A., Negri D., Varraso G. (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, Wolters Kluver, Milano, 2019, pp. 1965 (Bartolomeo Romanelli)
Consulich F., La statuto penale delle scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 565 (Fiorenza Oriana)
Mongillo V., La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 538 (Filippo Venturi)
Risicato L., Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 93 (Pietro Bernardoni)