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30 Giugno 2020


Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 1/2020

Abstract dei contenuti (a cura di Maria Chiara Ubiali)



Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2020).

 

DOTTRINA

ARTICOLI

Negri D., Compressione dei diritti di libertà e principio di proporzionalità davanti alle sfide del processo penale contemporaneo, p. 3 ss.

Il contributo verte sulla diagnosi secondo cui il principio di proporzionalità ha ormai perso il suo genuino carattere di garanzia dell’individuo dinanzi al rischio di sottoposizione a misure restrittive delle libertà personali, a causa della potenza dell’evoluzione tecnologica alleata dell’autorità nell’affrontare l’emergenza dovuta ai grandi fenomeni di criminalità. Il possibile freno a questa deriva securitaria della politica criminale viene individuato nella congiunzione tra il principio di proporzionalità e il principio di legalità processuale, introducendo — in particolare — clausole di sussidiarietà che rendano più difficile la scelta dei mezzi coercitivi dotati di maggiore afflittività per il singolo.

 

Marinelli C., Giudizio abbreviato ed ergastolo: la legge 33/2019 tra aporie esegetiche e ricadute sistemiche, p. 37 ss.

L’articolo attiene ai riflessi sul sistema processuale della legge 12 aprile 2019, n. 33 che ha precluso il rito abbreviato ai delitti puniti con pena perpetua. A dispetto del suo apparente carattere minimale, la riforma presenta, per un verso, un impatto ad ampio spettro sul sistema e, per altro verso, rilevanti aree grigie dovute a lacune e ad ambiguità nella tecnica di normazione.

 

Mazzantini E., La tutela del patrimonio alla prova della smaterializzazione dei rapporti socio-economici. La centralità dei delitti di frode nel sistema penale “vivente”, p. 75 ss.

Il “valore” del patrimonio, quale oggetto della tutela approntata dal diritto penale, si delinea a partire dalle due anime dell’uso e della titolarità in cui si esprime, rispettivamente, l’interesse economico-sostanziale e l’interesse giuridico-formale al rapporto con i beni. Sebbene questo “valore” sia pienamente descritto solo dal complesso delle due componenti, nel sistema codicistico è netto il primato della titolarità, la cui prevalenza sull’uso non è stata scalfita neppure dal consolidarsi del nuovo ordine costituzionale. Oltretutto, questo primato sembra consolidarsi per effetto della smaterializzazione dei rapporti socio-economici, fenomeno che esalta le prerogative giuridiche legittimanti l’accesso alla ricchezza dematerilizzata e ridimensiona il significato del rapporto empirico con i beni. Tuttavia, questo processo svela anche l’inattualità del sistema vigente, incentrato sul presidio a beni materiali, a reprimere le aggressioni a tale ricchezza dematerializzata. In tal senso, la limitazione segnata dal ruolo della cosa nei delitti di aggressione unilaterale si pone all’origine di una tendenza allo spostamento del fulcro della tutela verso i delitti di aggressione con la cooperazione della vittima e specialmente verso i delitti di frode, sui quali si concentrano le aspettative di protezione della libertà di disporre delle componenti patrimoniali. Se le corti hanno mostrato di non indugiare, de iure condito, a scomporre il tipo della truffa per adattarlo ad una pluralità di scopi di tutela tra loro alternativi, la riflessione teorica ha il compito di interrogarsi sull’opportunità della separazione, de iure condendo, di una truffa (ancora) imperniata sull’aggressione all’integrità patrimoniale da una truffa fondata sull’offesa alla libertà di disposizione.

 

Schirò D.M., Circostanze del reato e tutela del minore, p. 107 ss.

Tradizionalmente considerate elementi accidentali, o accessori, in grado di incidere sulla sola fase della commisurazione della pena, di recente le circostanze del reato hanno attratto l’attenzione della dottrina, della giurisprudenza e dello stesso legislatore, offrendo nuovi spunti di riflessione. Il presente scritto si sofferma sulle implicazioni che scaturiscono dal frequente ricorso alle circostanze, piuttosto che a figure autonome di reato, soprattutto nel delicato settore della protezione del minorenne. In tale ambito, infatti, le circostanze del reato sono state sottoposte ad un processo di proliferazione che potrebbe apparire apprezzabile, rivelandosi espressione di un diritto penale attento a cogliere le peculiarità del soggetto passivo, al fine di garantire allo stesso una più ampia protezione. Tuttavia, le criticità rintracciabili nel sistema circostanziale invitano a porre in discussione la avvertita tendenza e a prospettare letture alternative.

 

Germano R., L’immediatezza e le sue contraddizioni: perché i principi non sono dogmi, p. 151 ss.

A partire dalla possibilità di sottoporre a bilanciamento, nel processo penale, il principio di immediatezza, si analizza criticamente la soluzione adottata dal codice di procedura penale per i casi di mutamento della persona fisica del giudice del dibattimento (art. 525). In particolare, si evidenziano gli incerti fondamenti costituzionali e sovranazionali del principio; le sue contraddittorie relazioni con alcuni istituti codicistici (mezzi di impugnazione; incidente probatorio “speciale”); le sue controproducenti ricadute pratiche. Sulla scorta di un obiter dictum della Corte costituzionale, de lege ferenda se ne propone una relativizzazione, introducendo la videoregistrazione delle prove dichiarative come strumento fruibile dal nuovo organo giudicante. Si accenna infine a due recenti pronunce, della Corte di giustizia dell’Unione europea e delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno interessato il tema.

 

Perrotta E., Verso una nuova dimensione del delitto di epidemia (art. 438 c.p.) alla luce della globalizzazione delle malattie infettive: la responsabilità individuale da contagio nel sistema di common but differentiated responsibility, p. 179 ss.

Le epidemie di rilevanza globale sono state storicamente accompagnate dal fenomeno, denunciato sul piano internazionale, dei c.d. vuoti di responsabilità (responsibility gaps), derivanti dal mancato raggiungimento delle soglie minime di punibilità previste negli ordinamenti interni, spesso inadeguati a tal fine. A differenza del passato, quando le emergenze epidemiche interessavano altre aree del mondo, l’ordinamento italiano è attualmente chiamato, in ragione della crisi sanitaria da covid-19, a un’efficace individuazione delle responsabilità da contagio, attivando la disciplina interna di contrasto (in particolare gli artt. 438 e 452 c.p.), quasi mai operante a causa della rarità del fenomeno epidemico e, pertanto, connotata da incerti margini applicativi. Come si tenterà di osservare, la diffusione della covid-19 in Italia ha evidenziato un certo distacco tra le disposizioni codicistiche — come interpretate fino ad oggi — e l’odierna epidemiologia, richiedendo un nuovo approccio ad alcuni elementi delle fattispecie: in particolare, il ripristino del novero dei soggetti attivi, la modulazione degli stadi colposi anche in ambito medico-sanitario e la compatibilità del reato con le condotte omissive (riconosciuta dai più recenti orientamenti giurisprudenziali) appaiono oggi passaggi obbligati per la riconduzione della « realtà normativa » alla « realtà fattuale ». Infine, l’indagine mira ad inserire la « nuova » responsabilità individuale da contagio, così delineata, nell’ambito della c.d. web of causation dell’epidemia e, di converso, nel sistema di common but differentiated responsibility (CBDR) di derivazione internazionale, che oggi appare lo strumento più efficace di allocazione delle responsabilità penali occorse nell’ambito delle emergenze sanitarie.

 

NOTE A SENTENZA

Caraceni L., Tanto tuonò che piovve: incostituzionali gli automatismi ostativi alla concessione delle misure penali di comunità per i condannati minorenni, p. 237 ss.

Com’era da aspettarsi, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma della legge penitenziaria minorile appena approvata (art. 2 comma 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121) che esclude la concessione ai minorenni delle misure penali di comunità in caso di condanna per reati cc.dd. ostativi. La disciplina si pone in contrasto sia con i criteri della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1 comma 85, lett. p), criteri nn. 5 e 6), sia con gli art. 27 comma 3 e 31 comma 2 Cost., poiché la preclusione assoluta di accesso ai benefici penitenziari di cui all’art. 4-bis commi 1 e 1-bis ord. penit. estesa ai minorenni « impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale », da considerare interesse prevalente dell’ordinamento rispetto alle istanze di difesa sociale.

 

Dodaro G., L’onere di collaborazione con la giustizia per l’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione, p. 259 ss.

La sentenza costituzionale sottrae al rigido sistema dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. la disciplina dei permessi premio. L’accesso al beneficio penitenziario continua ad essere, in ogni caso, difficoltoso per il detenuto per reati di mafia che non collabori con la giustizia.

 

Mossa Verre M., Le cause di esclusione della punibilità nel sistema della responsabilità degli enti: il caso della particolare tenuità del fatto, p. 280 ss.

Il testo del d.lgs. n. 231/2001 non stabilisce espressamente se l’applicazione di cause che escludono la punibilità dell’autore del reato-presupposto, al di fuori delle ipotesi estintive, abbia effetti sulla possibilità di sanzionare la persona giuridica, né se le cause di non punibilità siano direttamente applicabili agli enti. I risvolti teorici delle due questioni sono commentati in relazione alle affermazioni di una recente pronuncia della Corte di cassazione, che si è soffermata sul controverso tema dell’estensibilità agli enti collettivi dell’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Nella sentenza, i giudici di legittimità hanno acconsentito alla punizione dell’ente per un fatto particolarmente tenue, negando valore decisivo ai limiti letterali dell’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 e sottolineando la ‘limitata permeabilità’ del sistema punitivo degli enti rispetto agli istituti penalistici applicabili agli individui.

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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:

Bernardi A., La sovranità penale tra Stato e Consiglio d’Europa, Jovene Editore, Napoli, 2019, pp. 182. (Francesca Vitarelli)

Giostra G., Prima lezione sulla giustizia penale, Laterza, Bari-Roma, 2020, pp. 193. (Edmondo Bruti Liberati)

Goisis L., Crimini d’odio. Discriminazioni e giustizia penale, Jovene, Napoli, 2019, pp. 600. (Emanuele Corn)

Manna A., Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, Ius Pisa University Press, Pisa, 2019, pp. 237. (Edoardo Zuffada)

Pali B., Lauwaert K., Pleysier S. (a cura di), The Praxis of Justice. Liber Amicorum Ivo Aertsen, Eleven International Publishing, The Hague, 2019, pp. 331. (Viola Molteni)

Piva D., Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Jovene, Napoli, 2020, pp. 508. (Roberto Bartoli)