Relazioni scritte svolte nell'ambito del Corso di perfezionamento “La giustizia riparativa”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze nel marzo 2023
Si pubblicano qui le relazioni scritte svolte all’interno del Corso di perfezionamento “La giustizia riparativa”, tenutosi a Firenze, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, lo scorso mese di marzo.
Sono quattro le ragioni che ci hanno indotto a questa scelta. Anzitutto, l’autorevolezza e il prestigio dei relatori, sia per la loro “competenza in materia”, sia perché, da tempo, essi stessi veri e propri artefici di questa peculiarissima forma di giustizia.
La seconda ragione sta nella circostanza che a questo Corso hanno preso parte, anche come uditori, mediatori avvocati e magistrati. Si è trattato di un primo momento di confronto reale e comunitario, orientato alla conoscenza “tecnico-normativa” della disciplina del rapporto tra giustizia riparativa e giustizia punitiva e del percorso di mediazione, nonché diretto ad entrare nella nuova e diversa mentalità che il paradigma della giustizia riparativa comporta. Anche perché i rischi che si incontrano nel confrontarsi con questa forma di giustizia sono davvero molti. Anzitutto quelli classici: al di là della malafede, che a volte purtroppo potrebbe esserci, v’è l’ineluttabile resistenza ad ogni cambiamento per diffidenza, pigrizia o paura. Ma l’aspetto più pericoloso è di guardare alla giustizia riparativa con le lenti della giustizia punitiva, un rischio che può essere devastante. Da un lato, perché può indurre a criticarla senza alcun fondamento, se non addirittura commettendo veri e propri errori. Così ad esempio lamentarsi dell’assenza dell’avvocato durante il percorso riparativo vuol dire non sapere o non aver capito nulla di cosa sia la giustizia riparativa che in quanto giustizia personale e relazionale non può basarsi sulla partecipazione di soggetti che costituirebbero uno schermo rispetto alla persona e che oltretutto riprodurrebbero una tensione conflittuale derivante da parzialità. Dall’altro lato, può esservi un rischio ancora più subdolo, ma altrettanto deleterio, che si ha quando, nonostante si condivida il sistema riparativo e le ragioni profonde della sua introduzione, si tende a proiettare su di esso una mentalità ovvero un potere che sono tipici e propri della giustizia punitiva. E questi rischi si colgono molto bene con riferimento all’attività giudice, al momento dell’innesto e del ritorno. Sotto il primo profilo, complice una formulazione infelicissima, il rischio è che si diffonda la convinzione che il giudice possa compiere una sorta di vaglio delle ragioni che spingono i protagonisti a intraprendere il percorso riparativo. Sotto il secondo profilo “del ritorno”, là dove la legge fa riferimento alla valutazione dell’esito riparativo, si potrebbe essere indotti a credere che il giudice possa valutare l’esito che ha carattere positivo, ma risulta difficile ipotizzare una valutazione che entri nel merito del percorso al quale il giudice non ha nemmeno assistito, potendo tutt’al più richiedere un’implementazione descrittiva. Insomma, avvocatura e magistratura non possono che avere la consapevolezza e la forza di compiere un passo indietro, visto che è lo Stato nel suo complesso che fa un passo indietro.
In terzo luogo, l’idea di pubblicare questi lavori nasce da un’esigenza che non esitiamo a definire “civile”. Non si può non constatare come la giustizia riparativa, nonostante l’entrata in vigore di una legge e dei decreti attuativi, abbia subìto una battuta di arresto che l’ha immessa in una sorta di limbo. Al momento in cui si sta scrivendo sappiamo che si è riunita per la prima volta la Conferenza nazionale, ma ancora non è stato pubblicato l’elenco degli esperti formatori, né tanto meno sono stati istituti i Centri. Tutto ciò ha oltretutto determinato una vera e propria confusione “istituzionale”, perché in alcuni processi è già stata attivata, ma in realtà non risulta attivabile nei termini e con gli effetti indicati dalla legge, proprio perché mancano l’albo degli esperti formatori, i Centri, nonché i mediatori uscenti dal percorso formativo indicato dalla legge e dai decreti e che vede coinvolte le Università e i Centri. Ecco che, al fine di evitare che dal limbo si cada nell’oblio, soprattutto adesso, occorre continuare ad occuparsi di giustizia riparativa.
Infine, la pubblicazione nasce da un’esigenza culturale. Si può dir tutto quello che si vuole sulla giustizia riparativa, ma non si può disconoscere la sua straordinaria valenza e il suo enorme significato nel percorso di umanizzazione e personalizzazione della penalità. Il punto è che, come accennato, occorre cambiare le lenti e la mentalità, alzare lo sguardo e collocare questa riforma nel divenire della storia. Ecco allora emergere come si tratti di un tassello tanto piccolo quanto dirompente, orientato a disattivare violenza, statalità e generalizzazioni e a valorizzare la persona in carne ed ossa: una giustizia che pone al centro la persona, muove dalla persona, si orienta verso la persona, creando un punto di incontro relazionale attraverso il reciproco riconoscimento tra persone. Con una peculiarità in più (e forse è proprio questo ciò che porta ad osteggiarla): se altri percorsi di umanizzazione sono passati dal riassetto dei poteri, ma attraverso i poteri, con la giustizia riparativa l’umanizzazione e la personalizzazione si compie a prescindere dal potere anche perché si prescinde dalla violenza. E non è un caso che, come accennato, le norme più complesse siano proprio quelle che chiamano in causa i giuristi facendo da ponte tra il percorso riparativo e il procedimento punitivo. Insomma, facendo crollare qualsiasi astrattismo e formalismo di per sé sempre suscettibili di strumentalizzazioni, la giustizia riparativa concretizza quella giuridicità in cui mezzi e scopi coincidono nel prendersi cura della persona nella sua relazione con l’altro.
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Si riporta di seguito l'elenco dei contributi:
Francesco Palazzo, Plaidoyer per la giustizia riparativa
Roberto Bartoli, Una giustizia senza violenza, né Stato, né diritto. Ancora sul paradigma giuridico della giustizia riparativa
Luciano Eusebi, Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?
Elena Mattevi, La giustizia riparativa nelle fonti internazionali
Francesco Cingari, La giustizia riparativa nella Riforma Cartabia
Giovanni Solinas, La giustizia riparativa secondo la visione del Pubblico Ministero
Luca Bisori, La giustizia riparativa dalla prospettiva dell’Avvocato
Luciano Costantini, La disciplina giuridica della Giustizia riparativa nel d.lgs. n. 150/2022. I soggetti del processo penale
Antonia Menghini, Giustizia riparativa: i principi generali
Valentina Bonini, Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d.lgs. 150/2022
Michele Passione, Programmi ed esiti di giustizia riparativa: disciplina giuridica
Giovanni Ghibaudi, La giustizia che s’incontra con l’umano
Marco Bouchard, L’innesto della giustizia riparativa nel processo: l’avvio e la chiusura dalla prospettiva del giudice
Valentina Alberta, L’innesto della giustizia riparativa nel processo: l’avvio e la chiusura dalla prospettiva dell’avvocato
Marcello Bortolato, La disciplina organica della giustizia riparativa e i suoi effetti sulla risposta punitiva
Laura Basilio, La mediazione nell’esecuzione della pena
Simone Stefani, Chi è e cosa fa il mediatore penale? Considerazioni alla luce delle indicazioni della Riforma Cartabia