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13 Luglio 2026


Comunicazione giudiziaria: la nota della Procura generale presso la Corte d’appello di Roma


Segnaliamo ai lettori la nota della Procura generale presso la Corte d’appello di Roma, stilata a valle del recente aggiornamento da parte del CSM delle linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari allo scopo di una corretta comunicazione istituzionale. Converrà ricordare che la delibera del CSM si pone sulla scia della precedente risoluzione dell’11 luglio 2018 e si inserisce nella cornice della direttiva 2016/343/UE in materia di presunzione di innocenza e della relativa disciplina di attuazione costituita dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.

La nota mette in luce la significativa consapevolezza di fondo sottesa alle novità della delibera: «“nell’ecosistema digitale”, una notizia giudiziaria diffusa nella fase iniziale delle indagini può produrre effetti reputazionali assai più rapidi e persistenti del successivo accertamento processuale». Da ciò promana la decisione di garantire che la comunicazione istituzionale sia «“vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata, così da evitare che l’inevitabile provvisorietà della fase investigativa si traduca in una compromissione irreversibile della dignità personale». In quest’ottica, la direttiva pone in risalto l’importanza della comunicazione di aggiornamento, la quale si aggiunge alla comunicazione iniziale e a quella reattiva. Trattasi, in particolare, di comunicazione consistente in «“comunicati di aggiornamento in caso di archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti”», vale a dire provvedimenti di tipo opposto rispetto a quelli della fase inziale, nella prospettiva di garantire la protezione reputazionale dell’interessato. In altre parole, ciò significa che, se l’ufficio intende comunicare una notizia in una fase iniziale del procedimento, questo deve «“rettificare la stessa notizia quando, per effetto dello sviluppo processuale, muti contenuto e significato”».

Di seguito si riportano alcune delle diverse indicazioni offerte dalla nota.

Si afferma che l’inosservanza dell’obbligo di rettifica e di aggiornamento non sembra assistita da una sanzione disciplinare. Il contenuto del dovere di rettifica e aggiornamento viene inteso come «obbligo di rispettare una adeguata “proporzionalità informativa” rispetto all’informazione originaria, in termini tali da riparare gli effetti di una informazione originaria che non ha trovato conferma nel corso delle indagini».

Si condivide la decisione della delibera di limitare l’obbligo correttivo alla sola fase delle indagini. Rispetto, poi, al tema del titolare del potere-dovere di curare i rapporti con la stampa, si osserva come appaia «ribadita la regola della competenza esclusiva del capo dell’ufficio nel caso di uffici di piccole o medie dimensioni». Diverso è il caso concernente gli uffici di maggiori dimensioni, «dove è impraticabile il coinvolgimento del solo dirigente»: in questa ipotesi si ritiene «consentita la delega a uno o più magistrati specificamente individuati per la comunicazione dell’intera attività dell’ufficio o di settori predeterminati della stessa».

Tema delicato concerne l’interrogativo circa la possibilità di consegnare alla stampa, durante la conferenza stampa, copia dell’eventuale ordinanza cautelare. Secondo la nota, la risposta sembrerebbe affermativa, pur dovendosi osservare il relativo divieto di pubblicazione (art. 114 c.p.p.).

Per concludere, si segnala che le previsioni della delibera riguardano pure l’ufficio della Procura generale presso la corte d’appello, con la precisazione che l’obbligo della rettifica e dell’aggiornamento, poiché confinato alle indagini, vale per questa limitatamente ai procedimenti avocati. Quanto alla Procura generale presso la Corte di cassazione, è dedicata «una apposita disciplina, attenta alle peculiarità di quell’ufficio, ma assolutamente coerente con la disciplina primaria di settore».

 

Il documento è consultabile in allegato.

 

(Elisa Grisonich)