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10 Febbraio 2020


Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male


Massimo Donini

Note a margine delle “procedure legittimanti l’aiuto a morire” imposte da Corte cost. n. 242/2019


Il contributo è in corso di pubblicazione in G. D’Alessandro – O. Di Giovine (a cura di), La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, Torino, Giappichelli, 2020. Si ringrazia l'Editore per averne autorizzato l'anticipazione in questa Rivista.

SOMMARIO: 1. Il dispositivo della sentenza C. cost. n. 242/2019: perché la sacralità della vita implica oggi la sua disponibilità. – 2. Diritto di morire vs. diritto di essere liberati dal male mediante un “mero” rifiuto terapeutico. – 3. Inesistenza di un diritto costituzionale all’aiuto al suicidio. – 4. Quale diritto è stato riconosciuto a Fabiano Antoniani. – 5. Il profilo più critico della motivazione. – 6. Perché, affermando il contrario, si è riconosciuto il diritto di morire. – 7. Segue. La verità e la prudenza nel discorso della Corte. – 8. “Motivo” e “causa” della scelta per il suicidio assistito. – 9. Il vero fondamento della sentenza: gli art. 3 e 32 Cost. – 10. Le obiezioni etico-religiose come presupposto, e non negazione, della disciplina “pluralistica” vigente. – 11. Le obiezioni etico-professionali della classe medica. – 12. Il caso dei medici tedeschi, la riforma del 2015 e la sua “incostituzionalità”. – 13. L’esplicita individuazione di condizioni di “legittimità” (giustificazione) del ‘fatto’ di aiuto al suicidio. – 14. La categoria delle scriminanti procedurali. – 15. Una questione decisiva: i “trattamenti di sostegno vitale” rinunciabili e l’inesigibilità culturale di sedazioni sostitutive. – 16. I “diritti infelici” riconosciuti, nonostante la diversità tra le aspettative dell’ordinanza 207/2018 e l’esito della sentenza 242/2019. – 17. Perché non si tratta del “caso Cappato”, ma del caso dj Fabo (Antoniani)/Cappato. Il diritto intertemporale. – 18. I passi successivi e quelli recessivi. Perché per il legislatore l’aiuto a morire non dovrebbe più chiamarsi omicidio o suicidio.