Riceviamo e volentieri pubblichiamo la direttiva della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, a firma del Procuratore Generale dott. Bernardo Petralia, recante linee guida in tema di prescrizione delle pene pecuniarie.
Il documento prende posizione sul contrasto interpretativo relativo alla corretta individuazione del dies a quo da prendere a riferimento per il calcolo del termine prescrizionale in esame: a fronte di una prima interpretazione, che indica il dies a quo nella data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la Procura Generale sceglie di aderire all'opposta interpretazione – parimenti diffusa in giurisprudenza – per la quale il termine decorrerebbe dalla (molto) successiva data di iscrizione a ruolo della somma.
La giustificazione di tale scelta, in particolare, dovrebbe rinvenirsi nel disposto dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo il quale «se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata»: dunque, la procedura amministrativa precedente all'iscrizione a ruolo (notifica dell'invito al pagamento e decorso infruttuoso del termine posto dall'invito medesimo) costituirebbe la condizione a cui è subordinata la decorrenza del termine prescrizionale.