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10 Febbraio 2026


Ancora in tema di violenza sessuale


Francesco Menditto

Pubblichiamo in allegato il testo della audizione del dott. Francesco Menditto dinnanzi alla Commissione Giustizia del Senato dello scorso 3 febbraio 2026, in merito alla modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso (testo unificato dei disegni di legge nn. 1715 e connessi). 

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SOMMARIO: 1. Premessa, il contributo offerto sulla base dell’esperienza professionale (e scientifica). 2. La necessaria valutazione del contesto del fenomeno della violenza sessuale (cenni). 2.1 La violenza sessuale come delitto di violenza ai danni delle donne. 2.2. I dati che dimostrano la diffusione del fenomeno e la sua mancata denuncia (cenni). 2.3 Il ruolo (negativo) di pregiudizi e stereotipi. 2.3.1. La presenza di pregiudizi e stereotipi, le ricadute sulla scarsità delle denunce/querele. 2.3.2. Il primo e radicato pregiudizio: le donne denunciano falsamente o per vendetta: a) Un’affermazione non dimostrata e smentita dai dati statistici. 2.3.3. Segue: b) un’affermazione smentita dall’esame delle sentenze della Corte di cassazione 2.4. Alcune considerazioni. 3. I modelli normativi a confronto, in linea generale. 3.1. Le diverse opzioni legislative. 3.2. La differenza tra i due modelli: consenso affermativo e dissenso. 4. I modelli normativi a confronto: a) il consenso affermativo nella giurisprudenza della Corte di cassazione. 4.1. La necessità di esaminare prioritariamente la giurisprudenza della Corte di cassazione. 4.2 Sintesi dei principi affermati dalla Corte di cassazione. 4.3. La ragioni dell’interpretazione convenzionalmente adottata dalla Corte di cassazione. 4.4. Le critiche di parte della dottrina. 4.5 L’opportunità di normare la giurisprudenza di legittimità adottando il modello del consenso affermativo (“in assenza di consenso) anche per evitare il disallineamento di parte della giurisprudenza di merito. 5. I modelli normativi a confronto: b) il dissenso adottato dal sistema tedesco. 5.1. Il sistema tedesco. 5.2. L’adesione di parte della dottrina italiana al sistema tedesco. 5.2. La critica del Grevio. 5.3. Ulteriori critiche, la non punibilità del freezing. 6. L’esame del testo unificato in discussione. 6.1. L’adozione del sistema tedesco, in linea generale. 6.2. Il tentativo di “delimitare” il sistema tedesco (“ammorbidito”). 6.3. Sono sanzionate le condotte in assenza di dissenso riconoscibile, come nel caso di freezing o dei molteplici “stati passivi” della vittima? 7. Ulteriori riflessioni per la scelta del modello sanzionatorio (consensuale affermativo): a) il fondamentale tema della successione delle leggi nel tempo. 8. Ulteriori riflessioni per la scelta del modello sanzionatorio (consensuale affermativo): b) plurimi argomenti, in particolare la giurisprudenza della Corte EDU. 8.1. L’infondatezza dell’affermata inversione dell’onere della prova, l’accusa va provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”. 8.2. Il rilievo della punizione, di norma a querela di parte. 8.3. Le fonti sovranazionali. 8.4 La giurisprudenza della Corte EDU. 9. La cd. “Zona grigia”, nessuna necessità di firmare documenti sul consenso! 10. Un’ulteriore conferma sulla necessità di adottare il sistema del “consenso affermativo” Il Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne (“consenso affermativo”). 11. La configurabilità o meno di un aggravante per i fatti di violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittamento delle condizioni di inferiorità della persona offesa (cenni). 12. L’ipotesi di minore gravità (cenni).