Cass., Sez. un., sent. 18 aprile 2019 (dep. 3 febbraio 2020), n. 4535, Pres. Carcano, Est. Ciampi, in proc. S.C.A.F. soc. coop. a r.l.
Segnaliamo ai lettori, pubblicandola in allegato, che il 3 febbraio è stata depositata la motivazione della sentenza con cui, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2019, le Sezioni unite hanno risolto la questione concernente la spettanza al pubblico ministero ovvero al giudice per le indagini preliminari della competenza a provvedere, dopo l'archiviazione, sulla liquidazione dei compensi del custode giudiziale.
In attesa di ospitare contributi di commento, riportiamo il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite: «La competenza a provvedere ai sensi dell'art. 168 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l'archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualità di giudice dell'esecuzione».
(Francesco Lazzeri)