Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, relazione n. 62 del 27.10.2019
Pubblichiamo in allegato, per l'interesse, la Relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, a cura dei Consiglieri Maria Cristina Amoroso, Luigi Giordano e Gennaro Sessa, relativa alla Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" (c.d. Codice rosso).
Il testo della l. 69/2019 è consultabile a questo link.
Sul versante delle modifiche al codice penale, le principali novità della legge consistono:
a) nell’introduzione di nuove fattispecie delittuose
– deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-quinquies)
– diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter) (c.d. revenge porn)
– costrizione o induzione al matrimonio (558-bis)
– violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis)
b) nell’inasprimento del trattamento sanzionatorio di altre fattispecie (in particolare, maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni)
c) nella previsione per cui la sospensione condizionale della pena in caso di condanna per determinati delitti (ritenuti espressione di violenza domestica o di genere) sia sempre subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.
Tra le novità concernenti il codice di procedura penale, si segnalano invece:
– una serie di disposizioni volte a creare un percorso procedimentale preferenziale per i reati in esame, con immediata instaurazione del procedimento e priorità nella trattazione delle indagini (c.d. codice rosso)
– la previsione di una serie di obblighi di comunicazione alla p.o. e al suo difensore relativi a varie vicende de libertate che interessano l’autore del reato
– la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi della p.o. per consentire al giudice di applicare strumenti tecnici di controllo (c.d. braccialetto elettronico)
Riportiamo di seguito l’indice della Relazione:
1. Premessa. – 2. La velocizzazione delle indagini e dei procedimenti giudiziari (artt. 1-3). – 3. L’introduzione dell’art. 387-bis cod. pen. (art. 4). – 4. La formazione degli operatori di polizia (art. 5). – 5. La modifica dell’art. 165 cod. pen. (art. 6). – 6. Introduzione dell’art. 558-bis cod. pen. (art. 7). – 7. Modifiche agli artt. 61, 572 e 612-bis cod. pen. nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 9). – 8. Introduzione dell'articolo 612-ter cod. pen. in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 10). – 9. Modifiche all'articolo 577 cod. pen. (art. 11). – 10. Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 12). – 11. Modifiche agli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale (art. 13). – 12. Le modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli artt. 90-bis e 190-bis cod. proc. pen. (art. 14). – 13. Le modifiche agli art. 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 cod. proc. pen. (art. 15). – 14. La modifica all’art. 275 cod. proc. pen. (art. 16). – 15. Le disposizioni di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della legge n. 69 del 2019.