Indice corredato di abstract dei contenuti (a cura di Dalila Mara Schirò)
Con l’autorizzazione della Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni e dell’editore Lefebvre Giuffrè anticipiamo di seguito l’indice corredato di abstract dei lavori pubblicati nell’ultimo numero della Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario (n. 2/2025).
EDITORIALE
Scognamiglio C., Legge e giurisprudenza nello sviluppo della responsabilità sanitaria.
DOTTRINA E METODOLOGIA
Scendoni R., Froldi R., Cingolani M., Profili tossicologico-forensi della legge 25 novembre 2024, n. 177: punti critici e questioni irrisolte.
Il contributo approfondisce l’analisi delle nuove norme del Codice della Strada inerenti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza dell’alcool. Gli autori sottolineano gli effetti della modifica del titolo e della prima parte dell’art 187, con l’eliminazione della precedente previsione della situazione di “alterazione psicofisica” prodotta dalle sostanze stupefacenti come condizione integrante la violazione. Si soffermano quindi sull’effetto che la permanenza di tale espressione nel comma 2-bis produce relativamente alla univoca applicazione concreta dell’intera nuova previsione. Rappresentano la necessità di apportare ulteriori modifiche agli artt. 186 e 186-bis. Ribadiscono la permanenza di vecchi punti spinosi come la mancata chiarezza sulla qualificazione delle sostanze vietate e la problematicità delle matrici indicate su cui eseguire l’accertamento (saliva, aria espirata). Infine, indicano come auspicabile che sia le nuove che le vecchie criticità siano affrontate con nuovi interventi regolamentativi ed interpretativi, in parte ma non del tutto risolte mediante le recenti direttive ministeriali sulle procedure di accertamento tossicologico-forense, in modo da consentire una uniforme e stabile applicazione delle indicazioni di legge.
Merzagora I., Bailo P., Rossetto I., I criminologi e la moglie di Putifarre: le false denunce di violenza sessuale.
Gli esperti di medicina legale e psicopatologia si imbattono spesso in incongruenze tra testimonianze,
documentazione legale e resoconti personali, che possono essere ingannevoli o modellati dalla percezione soggettiva. La questione delle false accuse nei casi di violenza sessuale è stata ampiamente studiata, con ricerche rigorose che indicano una prevalenza relativamente bassa. Tuttavia, distinguere le accuse palesemente false da quelle prive di certezza giudiziaria rimane complesso e porta a una notevole variabilità nelle stime statistiche. Alcune classificazioni si basano sulla ritrattazione del denunciante, mentre altre enfatizzano i risultati delle indagini e le prove corroboranti.
La valutazione della credibilità e l’entità degli sforzi investigativi sono spesso influenzati da fattori quali lo status sociale, la reputazione, l’etnia e la conformità alle narrazioni prevalenti sulla violenza sessuale.
Le vittime che assumono comportamenti percepiti come “rischiosi”, come bere, accettare un passaggio da uno sconosciuto o invitare qualcuno a casa, possono incontrare scetticismo. Inoltre, le accuse ritenute infondate dalle forze dell’ordine non corrispondono necessariamente a falsità intenzionali, ma possono riflettere pregiudizi nelle procedure investigative.
Le false accuse possono derivare da vari fattori psicologici e situazionali, tra cui distorsioni della memoria, bisogno di approvazione, conservazione dell’immagine di sé, motivi di ritorsione o condizioni psicopatologiche legate al bisogno compulsivo di ingannare. Inoltre, possono giocare un ruolo gli incentivi finanziari o professionali. Sebbene la prevalenza delle false denunce rimanga relativamente bassa, gli effetti legali e sociali sono profondi.
Questo studio esamina criticamente il fenomeno delle false accuse nei casi di violenza sessuale, analizzandone i fattori psicologici, sociali e le conseguenze legali. Pur riconoscendo la realtà della violenza contro le donne, la salvaguardia della presunzione di innocenza rimane fondamentale. La giustizia non deve sostituire un’ingiustizia con un’altra; un approccio equilibrato e basato sulle prove è essenziale per garantire l’equità sia per le vittime che per gli accusati.
Marchetti D., La Monaca G., Viglione F., Treglia S., Cittadini F., Valentini S., Guarnieri G., Del Bello L., Oliva A., L’esercente la professione sanitaria e la tutela anticipata della violenza di genere sulle donne e della violenza domestica: il dovere di segnalazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 novembre 2023, n. 168 in tema di ammonimento da parte del questore.
L’articolo 1 della Legge n. 168/2023 (« Disposizioni per il contrasto della violenza di genere sulle donne e della violenza domestica ») stabilisce l’obbligo per chiunque a segnalare alle Forze dell’Ordine, indipendentemente dalla volontà della vittima, i reati di percosse (581 codice penale) e lesioni personali (582 codice penale) perpetrati contro donne o in ambito domestico, per ovviare al rischio di una escalation delle violenze mediante l’avvio della misura amministrativa dell’ammonimento. Gli autori ritengono che la segnalazione, da parte dei professionisti sanitari, possa avvenire attraverso lo strumento del referto (art. 365 codice penale) e che, ai fini di un bilanciamento tra tale obbligo ed il pericolo di sancire una situazione di soggezione della donna alla volontà dell’autorità di Pubblica Sicurezza, sia fondamentale il compito previsto per i “presidi sanitari” di offrire assistenza alla vittima mettendola in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio (articolo 1 comma 6 della Legge 168/2023).
Schiavo M., Possibili scenari alternativi rispetto alla responsabilità penale da amianto.
A partire da una riflessione critica sull’attuale deludente ricorso all’accertamento della responsabilità penale per le patologie asbesto-correlate sviluppate da coloro che sono stati esposti all’amianto, il contributo suggerisce l’alternativo ricorso alla responsabilità da reato degli enti, alla responsabilità civile e agli strumenti richiedibili in via amministrativa.
RICERCA SPERIMENTALE E CASISTICA
Caristo I., Salsano B., Di Pietrantonio G., Nozza P., Barranco R., Ventura F., Colite ischemica SARS-CoV-2 correlata in età infantile: case report e revisione della Letteratura.
L’infezione da SARS-CoV-2 è caratterizzata da molteplici manifestazioni cliniche, tra cui rientrano anche sintomi gastrointestinali grazie alla capacità del virus di infettare le cellule dell’apparato digerente. In questo articolo, gli autori presentano il caso di un bambino di due anni e mezzo positivo al SARS-CoV-2 ricoverato d’urgenza al Pronto Soccorso in seguito a un improvviso arresto cardiaco che, al momento del ricovero, presentava una condizione di coma irreversibile post-anossico. Il bambino decedeva il giorno successivo dopo un rapido peggioramento delle condizioni cliniche con la comparsa di melena.
L’autopsia rilevava ipoperfusione miocardica, congestione della mucosa nel terzo inferiore dell’esofago e distensione delle anse intestinali. Il colon presentava un’ansa con infarcimento emorragico della tonaca sierosa e un’emorragia a “macchia di leopardo” alla mucosa del colon ascendente e a parti del colon trasverso. Gli esami istopatologici post-mortem evidenziavano diffuse ulcerazioni della mucosa intestinale, con estensione alla sottomucosa e alla porzione superficiale della muscularis propria. La causa del decesso era attribuita a un’insufficienza multiorgano complicata da un’emorragia gastrointestinale acuta in soggetto Covid-19 positivo con precedente arresto cardiocircolatorio ripeso e conseguente stato di coma post-anossico.
Le indagini post-mortem complete hanno permesso di identificare la causa primaria del decesso in un arresto cardiaco su base potenzialmente aritmica, considerando la negatività degli esami macro e microscopici. L’autopsia e le indagini istologiche hanno inoltre evidenziato un quadro di colite ischemica che, clinicamente, determinava uno scompenso acuto delle condizioni del bambino conducendolo, infine, al decesso.
L’infezione da SARS-CoV-2 è in grado di determinare un quadro di colite ischemica che, ad oggi, risulta essere raro in età pediatrica. Nel caso presentato, si ritiene che l’infezione da SARS-CoV-2 abbia agito come potenziale fattore concorrente e accelerante il decesso, dando origine all’emorragia gastrointestinale acuta che scompensava terminalmente le fragili condizioni cliniche del bambino.
GIURISPRUDENZA CIVILE
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
NOTE A SENTENZA
Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 1443 del 21 gennaio 2025.
Molinaro F., Dissenso (presunto) all’intervento medico chirurgico e inversione dell’onere della prova.
La Cassazione, nella pronuncia in commento, ha aggiunto un ulteriore tassello al mosaico che compone il consenso informato. Infatti – dopo aver rilevato che il paziente può chiedere il risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica di cui agli artt. 2 e 13 Cost. se prova che, se avesse avuto conoscenza del tipo di intervento e dei rischi che lo stesso comporta, non avrebbe prestato il consenso – ha affermato che un siffatto risarcimento può essere domandato anche nel diverso caso in cui il paziente sia stato sottoposto ad un intervento diverso da quello programmato. La liquidazione di questa particolare voce risarcitoria, differenziandosi dai pregiudizi alla salute medicalmente accertabili e dalle sofferenze interne, può fornire nuova linfa al dibattito concernente il risarcimento del danno esistenziale.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza n. 8224 del 28 marzo 2025.
Musto D. L., Risarcimento del danno da vaccino: la via del “cumulo senza commistione” dei diversi regimi di responsabilità.
Il presente contributo, traendo spunto dalla sentenza n. 8224 del 28 marzo 2025, della Suprema Corte di Cassazione, in materia di danni da vaccino, analizza i presupposti applicativi della responsabilità ex art. 2050 c.c. e di quella da prodotto difettoso ex artt. 114 ss. cod. cons. Con tale significativa pronuncia la Suprema Corte valorizza il ricorso alla prova presuntiva, secondo le linee tracciate dalla Corte di Giustizia Europea, e sancisce la possibilità di cumulo tra i rimedi previsti dai diversi regimi di responsabilità, nel rigoroso rispetto della distinzione tra le relative discipline. Tale orientamento, conforme alla direttiva 85/374/CEE, rafforza la tutela del danneggiato, salvaguardando al contempo la coerenza sistematica e l’autonomia delle singole tecniche di tutela.
GIURISPRUDENZA PENALE
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
NOTE A SENTENZA
Corte Costituzionale, sentenza n. 66 del 27 marzo 2025 - 20 maggio 2025.
Frati P., Di Fazio N., La Russa R., Di Mauro L., Suicidio medicalmente assistito: la Corte conferma che il requisito del trattamento di sostegno vitale non è in contrasto con la Costituzione e rinnova i propri appelli al legislatore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 66/2025, ha stabilito che non è incostituzionale subordinare la non punibilità dell’aiuto al suicidio alla condizione che il paziente necessiti, su base medica, di un trattamento di sostegno vitale. Tale requisito, già affermato nelle sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, è ritenuto compatibile con i principi costituzionali, purché sussistano anche le ulteriori condizioni: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, capacità di decisione libera e consapevole. La Corte ha respinto l’argomento secondo cui tale requisito violerebbe il diritto all’autodeterminazione, sostenendo che la distinzione tra pazienti con e senza necessità di trattamenti vitali non è discriminatoria. Pur riconoscendo che in futuro il legislatore potrebbe ampliare le condizioni di accesso al suicidio assistito (es. in caso di prognosi infausta a breve termine senza sostegno vitale), tale valutazione esula dalle censure esaminate nel caso di specie. La sentenza ribadisce l’importanza di solide garanzie procedurali per evitare abusi e sottolinea l’urgenza di garantire cure palliative accessibili ed efficaci, invitando il legislatore e il Servizio Sanitario Nazionale ad attuare quanto previsto dalla precedente giurisprudenza costituzionale.
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 7002 del 15 gennaio 2025 - 20 febbraio 2025.
Piras P., Posizione di garanzia e colpa nella responsabilità del tecnico di radiologia medica.
Con una recente sentenza la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione di un tecnico di radiologia imputato di non avere diagnosticato un aneurisma cerebrale e di non avere inviato il paziente presso una struttura idonea alla cura. La decisione è stata motivata con l’assenza di posizione di garanzia del tecnico di radiologia nella gestione del rischio diagnostico. Nel commento alla sentenza si mette a fuoco la posizione di garanzia interessata e si analizza l’eventuale esistenza di altri ipotizzabili elementi di responsabilità, per gli obblighi che la legge pone a carico del tecnico di radiologia prima di eseguire un esame.
MEDICINA DELLE ASSICURAZIONI
Bolino G., Serio A., Del Prete S., Cipriani F., La medicina legale delle “vittime del dovere” (ed equiparati): procedure e indicazioni valutative.
Le procedure valutative medico-legali relative alle vittime del dovere ed equiparati (come per la pensionistica privilegiata e, più in generale, per le infermità/lesioni derivanti da causa di servizio) risultano ancora oggi regolate da una legislazione complessa e sostanzialmente anacronistica, oltre che da orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci. Attraverso un approfondito excursus normativo, è possibile evidenziare come i differenti contesti storici che si sono succeduti nel secolo scorso abbiano influito sull’evoluzione della normativa determinando, di conseguenza, lo sviluppo di una più che criticabile metodologia valutativa, specie relativamente all’accertamento del nesso causale, alla quantificazione dell’invalidità complessiva e del danno morale (quest’ultima impropriamente delegata al medico legale). Ne derivano risultati quanto meno aberranti sotto il profilo strettamente medico-legale che, inevitabilmente, si riflettono sui diversi benefici previsti dalla specifica normativa. Appare dunque indispensabile, anche alla luce di pratiche evidenze esemplificative, che il legislatore si adoperi per promuovere un adeguamento metodologico, se non una vera e propria riforma sostanziale della normativa di settore. Ciò nel migliore interesse del buon andamento dell’amministrazione pubblica, nonché della cultura e validità scientifica della medicina legale.
Picciocchi E., Sullo A., Un caso di Sindrome di Williams: valutazione medico-legale in ambito assistenziale alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione Medica Superiore dell’I.N.P.S., delle nuove acquisizioni scientifiche e delle correlazioni con l’autismo.
Gli Autori esaminano un caso pratico di Sindrome di Williams occorso all’osservazione medico-legale e, sollevandone le criticità, rimarcano la rilevanza degli indirizzi valutativi espressi dalla Commissione Medica Superiore dell’I.N.P.S. in merito agli accertamenti dello status di invalidità civile e di handicap e rielaborano una panoramica della sindrome alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche.
OPINIONI A CONFRONTO
Luci ed ombre della modalità risarcitoria prevista dall’art. 2057 c.c.
Scognamiglio C., La modalità risarcitoria prevista dall’art. 2057 c.c.: uno strumento duttile per un risarcimento proporzionato ed effettivo del danno permanente alla persona.
La costituzione di una rendita vitalizia può rappresentare un metodo efficiente per il risarcimento del danno permanente alla persona, da inquadrarsi in una modalità di amministrazione del rimedio risarcitorio che ne sappia cogliere le peculiarità rispetto al risarcimento disposto per equivalente ed in un’unica soluzione.
Grondona M., Politica del diritto e cornice rimediale dell’art. 2057 c.c.: per un’interpretazione restrittiva.
L’intervento si propone di sottolineare l’originaria ratio legis sottostante all’art. 2057 c.c., oggi non più in linea con la complessiva sensibilità rimediale che ha interessato, in primo luogo, l’intera disciplina codicistica in materia di responsabilità civile. In questa ottica si propone una interpretazione restrittiva dell’art. 2057, con lo specifico obiettivo di valorizzare la dimensione rimediale cui ricondurre quella che era, e rimane, la principale funzione della responsabilità civile: risarcire il pregiudizio subìto.
OSSERVATORIO NORMATIVO
D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, contenente la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.).
RECENSIONI
La Russa R., Recensione a Rossi R. L., Collecchia G, De Gobbi R., Fassina R., Zamperini D., L’errore medico. Un percorso tra bias cognitivi, aspetti etici e conseguenze legali, Il Pensiero Scientifico, 2025.
Frati P., Recensione a Scendoni R., Elementi di medicina legale dello sport, Giappichelli, 2024.