Cass., Sez. un., sent. 30 gennaio 2020 (dep. 12 maggio 2020), n. 14722, Pres. Carcano, Est. Fumu, ric. Polito
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se, con riferimento alle cosiddette “droghe leggere”, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del d.l. 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella l. 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica circa la sussistenza dei presupposti di applicazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità, oppure mantengano validità, per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle Sezioni unite, n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi».
Sulla questione può leggersi in questa Rivista una nota all'ordinanza di rimessione a firma di Carlo Bray.
In attesa di ospitare prossimamente contributi di approfondimento, riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite e anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2019.
«A seguito della riforma introdotta, nel sistema della legislazione in tema di stupefacenti dal d.l. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, mantengono validità i criteri fissati dalla sentenza delle Sezioni unite 24 maggio 2012 n. 36258 per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità prevista dall'art. 80, comma 2, d.p.r. n. 309 del 1990 (per le cd. droghe leggere la soglia resta fissata in 2 kg di principio attivo)».
(F.L.)