Cass., Sez. un., u.p. 19 dicembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Ciampi, ric. Pacino
Con ordinanza n. 29284 del 6 giugno 2019 (consultabile in allegato), la IV Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto interpretativo in ordine alla questione «se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge, ovvero, in tale ultima ipotesi, non incidendo la falsità sull’ammissibilità dell’istanza, la revoca possa invece essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge».
All’esito dell’udienza del 19 dicembre scorso, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite (su conclusioni difformi del Procuratore generale) hanno dato alla questione soluzione «negativa, in quanto la revoca può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge».
Daremo notizia del deposito delle motivazioni.
(Francesco Lazzeri)