Cass., Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065, Pres. Cassano, Est. Piccialli, ric. Cremonini
Diamo notizia ai lettori del recente deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione – controversa nella giurisprudenza di legittimità – «se, in caso annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prove dichiarative ritenute decisive, della sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il rinvio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello ovvero dinanzi al giudice penale».
Nella sentenza di cui possono ora leggersi le motivazioni, le Sezioni unite hanno formulato il seguente principio di diritto: «In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, accogliendo l’impugnazione della parte civile contro l’assoluzione di primo grado dell’imputato, lo abbia condannato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello».