Cass., Sez. un., sent. 25 marzo 2021 (dep. 3 agosto 2021), n. 30305, Pres. Cassano, Est. De Amicis, ric. De Falco
Informiamo i lettori del recente deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione «se la commutazione della pena dell'ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l'intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto – in accoglimento di richiesta di estensione – dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, sia d'impedimento all'esecuzione come pena perpetua di altra pena dell'ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero».
Nella sentenza di cui possono ora leggersi le motivazioni, le Sezioni unite hanno formulato il seguente principio di diritto: «La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato».
(F.L.)