Cass., Sez. un., sent. 29 aprile 2021 (dep. 28 ottobre 2021), n. 39005, Pres. Cassano, Rel. Di Stefano
Segnaliamo ai lettori il deposito della motivazione della sentenza con cui le Sezioni unite, risolvendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno formulato il seguente principio di diritto: «il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente».