Cass., Sez. un., sent. 30 gennaio 2020 (dep. 2 settembre 2020), n. 24990, Pres. Carcano, Est. Mogini, imp. Dabo
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti e, in caso affermativo, se sia compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990».
Sulla questione può leggersi in questa Rivista una nota all'ordinanza di rimessione a firma di Pietro Bernardoni.
In attesa di ospitare prossimamente contributi di approfondimento, riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite: «La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990».
(Francesco Lazzeri)