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23 Giugno 2020


Inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. al delitto di resistenza a pubblico ufficiale: sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale

Trib. Torre Annunziata, ord. 16 giugno 2020, giud. Contieri



Diamo notizia ai lettori dell’ordinanza del 16 giugno 2020 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 c. lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, come convertito con modificazioni nella l. 8 agosto 2019, n. 77, “nella parte in cui, modificando l’art. 131-bis, comma 2, c.p., prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di cui all’art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, per violazione degli artt. 3, 25 comma 2, 27, commi 1 e 3, 77 Cost.”.

Ricordiamo, inoltre, che recentemente il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 93/2020, che può leggersi su questa Rivista, aveva sollevato una analoga questione di costituzionalità, invocando come parametri costituzionali violati gli artt. 3, 27 co. 3 e 117 co. 1 Cost. in relazione all’art. 49 co. 3 CDFUE. Il Tribunale, in quella occasione, dopo aver escluso la possibilità di procedere a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, aveva infatti ritenuto la questione non manifestamente infondata, in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzione, nonché rispetto alla funzione rieducativa della pena.

Con l’articolata ordinanza di cui diamo oggi notizia, il giudice a quo ha rilevato, oltre a quelli già evidenziati dal Tribunale di Torino, ulteriori profili di illegittimità della medesima disposizione.

Ad avviso del giudice remittente, infatti, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con l’art. 77 c. 2 Cost. “in quanto non è omogenea, quanto ad oggetto e finalità, rispetto al contenuto originario del decreto-legge nel cui corpo è stata inserita”. Tale difetto di omogeneità, in particolare, può riscontrassi nonostante l’art. 16 d.l. n. 53/2019, nell’originaria formulazione, facesse già riferimento all’art. 131-bis c.p., per escludere che l’offesa potesse essere ritenuta di particolare tenuità “quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. La disposizione originaria, infatti, si riferiva non all’art. 131-bis c.p. in generale, ma esclusivamente alla sua applicabilità ai reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Quella inserita in sede di conversione, invece, risulta applicabile a “qualsivoglia forma di manifestazione del reato di cui all’art. 337 c.p.”.

In subordine – qualora la Corte non dovesse ritenere la disposizione censurata estranea al contenuto originario del decreto –, il giudice a quo fa leva – sempre nell’ambito della violazione dell’art. 77 c. 2 Cost. – sul difetto dei presupposti di necessità e urgenza, che secondo la giurisprudenza costituzionale, citata nell’ordinanza, devono riguardare anche le disposizioni inserite in sede di conversione. Tale carenza si desumerebbe, in particolare, dalla “radicale eterogeneità delle materie oggetto di intervento”, dall’insussistenza di una finalità unitaria a cui poter ricondurre le diverse materie e, infine, dalla mancanza di una effettiva situazione di fatto che necessitasse di un intervento normativo urgente. Ma anche a voler ipotizzare che rispetto alla modifica dell’art. 131-bis c.p. si possa individuare un “autonomo ‘caso’ straordinario di necessità ed urgenza”, il contrasto con l’art. 77, c. 2 Cost. non potrebbe comunque escludersi. Infatti, precisa il Tribunale richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale consolidata, il caso di necessità e urgenza sotteso a ciascun decreto legge deve essere unitario.