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23 Luglio 2026


Affettività inframuraria: il TdS di Sassari chiarisce il rilievo del parere della D.D.A. nell’accesso ai colloqui intimi per i ristretti nel circuito Alta Sicurezza


Ilaria Giugni

Magistrato di Sorveglianza di Sassari, ud. 12 maggio 2026 (dep. 27 giugno 2026), ord. n. 1291, giud. Mocci


Segnaliamo ai lettori una recente ordinanza del magistrato di sorveglianza di Sassari che affronta un profilo finora poco esplorato in tema di intimità inframuraria: il ruolo che può giocare il parere della Direzione distrettuale antimafia quando a chiedere il colloquio intimo sia una persona detenuta in circuito di alta sicurezza. Quale sia, dunque, l’effettivo peso di questa ulteriore valutazione – non menzionata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 2024, ma aggiunta dalle linee guida del DAP dell’aprile 2025 – nell’accesso delle persone ristrette all’esercizio del diritto.

 

Il caso riguardava, in particolare, una persona ristretta nel circuito alta sicurezza dell’istituto di Tempio Pausania per reati ostativi legati alla criminalità organizzata (estorsione aggravata dal metodo mafioso e partecipazione a una cosca 'ndranghetista), la cui richiesta di svolgere un colloquio intimo con la compagna – estranea a qualunque contesto criminale e regolarmente impiegata come commessa – era stata respinta due volte: prima per la mancata predisposizione di locali idonei, poi sulla base di un parere negativo della DDA fondato sul curriculum criminale dell'istante e su un generico rischio di veicolazione di informazioni all'esterno.

Avverso il diniego opposto dalla direzione della struttura di Tempio Pausania, la persona detenuta proponeva reclamo ex art. 35 bis o.p.

 

Con il provvedimento in allegato, il magistrato di sorveglianza ha accolto le ragioni dell’istante, proprio delineando con maggiore precisione la funzione che l’indicazione della DDA può assumere nell'economia della decisione della direzione dell’istituto. Il parere della DDA, si legge nell'ordinanza, è un elemento di valutazione il cui peso non può essere automatico, ma richiede un riscontro puntuale rispetto alla situazione concreta.

Nel caso di specie, tale riscontro mancava del tutto. Non si erano tenuti in debito conto una serie di fattori che avrebbero consentito di escludere la strumentalizzazione del colloquio intimo: la compagna della persona detenuta istante svolge un lavoro ordinario e non ha alcun collegamento con ambienti criminali; i colloqui visivi tra i due si sono sempre svolti, con il solo controllo a vista, senza che emergesse alcuna irregolarità; lo stesso detenuto aveva già ottenuto permessi di necessità senza scorta.