Cass. Sez. I, sent. 31 maggio 2023 (dep. 20 giugno 2023) n. 26563, Pres. Casa, rel. Magi
Si apprende dal servizio novità della Corte di cassazione che all'esito dell'udienza del 31 maggio 2023, con sentenza depositata il 20 giugno, la Prima Sezione, pronunciandosi in materia di confisca, ha affermato che «per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 37, primo periodo, legge 17 ottobre 2017, n. 161, nella parte in cui non escludeva che il termine decadenziale di cui all’art. 1, commi 199 e 205, legge 24 dicembre 2012, n. 228, potesse decorrere prima dell’entrata in vigore del menzionato art. 37 – in caso di decisioni di confisca penale ex art. 240 bis cod. pen. intervenute nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”), e il 19 novembre 2017 (data della vigenza della l. n. 161 del 2017), la tempestività delle domande di tutela della posizione creditoria incisa dal provvedimento ablatorio, ove ancora pendenti, debba essere valutata avendo riguardo alla disciplina prevista dall’art. 58, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nel testo attualmente in vigore, in quanto più favorevole di quello previgente, sicché tali domande risulteranno ammissibili ove sia decorso un tempo inferiore ad un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo».
In attesa di ospitare contributi a commento, la sentenza è consultabile in allegato.