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19 Aprile 2022


Alle Sezioni unite l’individuazione del termine per adempiere agli obblighi cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena


Cass., Sez. I, ord. 19 gennaio 2022 (dep. 18 febbraio 2022), n. 5813, Pres. Mogini, rel. Aprile, ric. Liguori


A seguito del decreto di assegnazione alle Sezioni unite da parte del Primo Presidente aggiunto della Cassazione, pubblichiamo in allegato l'ordinanza con cui – come segnalato dall'informazione provvisoria del 19 gennaio scorso – la Sezione I, preso atto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, aveva deliberato la remissione del ricorso al massimo collegio affinché chiarisse «se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincida con quello del passaggio in giudicato della stessa o con quello previsto dall’art. 163 cod. pen.».

L'udienza per la discussione è stata fissata al 23 giugno 2022.