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05 Giugno 2026


Depositata la sentenza delle Sezioni Unite sul conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice che ha rinnovato la misura cautelare ai sensi dell’art. 27 c.p.p.


Cass., Sez. un., sent. 15 gennaio 2026 (dep. 29 maggio 2026), n. 19652, Pres. Mogini, est. Boni


Segnaliamo ai lettori che sono state depositate le motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite – della cui informazione provvisoria avevamo già dato notizia –, con cui è stata risolta la questione «se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l’abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto».

Secondo le Sezioni Unite, in questo caso, «non sussiste conflitto negativo di competenza» e «la misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace».

Alla base dell’esclusione del conflitto, secondo la Suprema Corte, vi è la considerazione della «intrinseca ed irrimediabile contraddizione logica e giuridica» tra l’accoglimento della domanda cautelare e la contestuale negazione della competenza a provvedere sulla medesima domanda. Presupposto dell’applicazione della misura cautelare, infatti, è che il secondo giudice si riconosca competente.

Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari, quando riceva gli atti trasmessi dal primo giudice dichiaratosi incompetente, deve, in via alternativa, provvedere a rinnovare l’ordinanza nel termine dell’art. 27 c.p.p. oppure declinare la propria competenza, senza adottare alcun provvedimento cautelare. Quando assuma entrambe le determinazioni, il conflitto non può ritenersi sussistente e l’ordinanza applicativa della misura cautelare mantiene validità ed efficacia.

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Francesco Lazzarini)