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29 Settembre 2026


La Cassazione sulla sospensione dalle cariche elettive regionali ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 235/2012: escluso ogni automatismo nella revoca o sostituzione della misura cautelare


Cass., Sez. VI, ud. 10 luglio 2026 (dep. 31 luglio 2026), n. 29138, Pres. De Amicis, Est. Travaglini


Segnaliamo ai lettori una sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata con riferimento alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva a seguito della sopravvenuta sospensione dalle cariche elettive regionali ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 235/2012 (c.d. decreto Severino).

In particolare, La Suprema Corte ha escluso che tale sospensione sia di per sé idonea a far venir meno il pericolo di reiterazione del reato posto a fondamento della misura degli arresti domiciliari e, conseguentemente, a giustificarne la revoca o quantomeno la sostituzione con una misura meno afflittiva.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, la sospensione prevista dal decreto Severino risulta causalmente e funzionalmente collegata alla misura cautelare applicata nel procedimento penale, come dimostra il comma 5 dell’art. 8, che ne prevede la cessazione al venir meno dell’efficacia della misura coercitiva.

La sentenza sottolinea come la disciplina cautelare penale e quella della sospensione dalle cariche elettive operino su piani distinti e perseguano finalità diverse e tra loro non sovrapponibili. Richiamando la sentenza n. 35 del 2021 della Corte costituzionale, la Cassazione ricorda che la sospensione prevista dal d.lgs. n. 235/2012 non ha natura sanzionatoria né cautelare, ma è volta esclusivamente a tutelare l’onorabilità e il prestigio delle cariche pubbliche. Ne consegue che essa «non può costituire un fattore di attenuazione delle esigenze cautelari penali, né il giudice penale è tenuto [...] a valutarla con riguardo alle esigenze di cautela processuale».

La Corte osserva inoltre che, in sede cautelare, non è demandato al giudice alcun bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti, ossia il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la rappresentanza democratica e la volontà popolare (artt. 48 e 51 Cost.), nonché il principio di presunzione di innocenza (art. 27, comma II, Cost.). Quest’ultimi, infatti, «sono già stati posti in equilibrio, a monte e in via generale, dal legislatore con il d.lgs. n. 235 del 2012», scelta normativa la cui ragionevolezza e conformità ai parametri costituzionali sono state riconosciute dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 35 del 2021.

Del resto, prosegue la Cassazione, un simile bilanciamento sarebbe estraneo alla logica del codice di procedura penale, poiché il giudice cautelare non è chiamato a valutare la posizione istituzionale dell’imputato. Ne consegue che «la qualità di eletto non costituisce, di per sé, un fattore di attenuazione delle esigenze cautelari in sede penale, né giustifica una diversa e più favorevole applicazione dei criteri di scelta della misura»: una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., determinando l’introduzione di una categoria di imputati privilegiati in ragione della carica pubblica rivestita.

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

(Valentina Vasta)