Cass., Sez. VI, sent. 16 settembre 2025 (dep. 21 ottobre 2025), n. 34306, Pres. De Amicis, Est. Giordano
Segnaliamo ai lettori una recente decisione della Sesta Sezione della Cassazione, la quale ha affermato che le somme derivate dall’estinzione di una polizza assicurativa a seguito del recesso esercitato dall’assicurato prima della scadenza contrattuale, qualora dal medesimo non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. «per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza». Ne consegue che tali somme sono assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente con riferimento al delitto di riciclaggio, «essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Elisa Grisonich)