Corte cost., ord. 6 ottobre 2026 (ud. 7 luglio 2026), n. 162, Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi
Con ordinanza n. 162 del 2026, la Corte costituzionale ha sollevato dinnanzi a sé stessa q.l.c. dell’art. 649 c.p. in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione. Segnatamente, la Corte era stata investita dalla Corte di Appello di Torino di una q.l.c. avente ad oggetto il terzo comma dell’art. 649 c.p., «nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 cod. pen.».
Tuttavia, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata una questione pregiudiziale, concernente la compatibilità a Costituzione del complessivo regime dettato dall’art. 649 c.p. in relazione alla punibilità dei reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti. Del resto, già in passato la Corte (sent. n. 223/2015) aveva esortato il legislatore a provvedere a un «aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare» – e in particolare all’anacronistica previsione di cui all’art. 649 c.p. – in modo da realizzare «pur nella perdurante valorizzazione dell’istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento […] tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare».
Ed ecco allora che, ai fini della definizione del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte di Appello torinese, la Consulta reputa necessario risolvere, in via pregiudiziale, la questione relativa all’ipotetico contrasto dell’intero art. 649 c.p. con gli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Si segnala, per l'interesse, che si tratta della prima volta in cui la Corte costituzionale effettua una autorimissione di una questione nella materia penale.
Riportiamo di seguito il testo del comuicato diffuso dalla Corte.
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LA CORTE SI AUTORIMETTE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUL REGIME DI NON PUNIBILITÀ DEI REATI CONTRO IL PATRIMONIO COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI
Con l’ordinanza numero 162, pubblicata oggi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 649 del codice penale, in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.
La vicenda trae origine da un procedimento penale a carico di un uomo condannato in primo grado per il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’articolo 643 del codice penale, nel cui ambito il giudice ha ritenuto di sollevare questione di legittimità del terzo comma dell’articolo 649 del codice penale nella parte in cui non esclude l’applicazione della causa di non punibilità per il predetto reato.
La Corte costituzionale ha, innanzitutto, ritenuto ammissibile lo scrutinio della norma penale di favore, in quanto la declaratoria di illegittimità costituzionale di una causa di non punibilità non viola la riserva di legge. In questo caso, infatti, l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme ma costituisce la naturale reazione dell’ordinamento che determina la riespansione della norma incriminatrice originariamente tracciata dal legislatore.
Nel merito, la Consulta ha rilevato che le censure mosse dal giudice a quo limitatamente al terzo comma dell’articolo 649 del codice penale impongono, per motivi di presupposizione e continenza logica, un esame del complessivo sistema delineato dalla predetta disposizione codicistica nella sua interezza.
Tale disciplina, incentrata sulla prevalente tutela del nucleo familiare e dell’unione civile, anche a scapito della posizione dei suoi componenti, parrebbe presentare profili di irragionevolezza rispetto all’attuale realtà sociale e all’evoluzione del quadro normativo. Essa, infatti, appare in potenziale contrasto con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con l’attuale concezione delle predette formazioni sociali; concezione, ostativa a una disciplina idonea a consentire la prevaricazione dei diritti individuali dei suoi membri, che trova riscontro anche sul piano economico, dove la tradizionale comunanza di interessi è stata sostituita dalla reciproca autonomia patrimoniale dei coniugi o delle parti dell’unione civile.
La Corte ha, infine, ricordato come già con la sentenza numero 223 del 2015 avesse rivolto un deciso monito al legislatore affinché procedesse a un indispensabile aggiornamento della materia, osservando che il lungo tempo trascorso avrebbe potuto richiedere l'intervento della Corte a garanzia della legalità costituzionale.
Roma, 6 ottobre 2026