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01 Marzo 2023


Caso contrada: la Corte di appello di Palermo riconosce il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione


Segnaliamo e pubblichiamo in allegato l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Palermo, al termine di un’udienza celebrata lo scorso 15 dicembre 2022, ha accolto – pur se solo parzialmente – la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Bruno Contrada, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondergli la somma di complessivi euro 285.342,2.

Bruno Contrada, condannato in via definitiva nel 2007 alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, pena ormai integralmente scontata, ha avviato la procedura di riparazione per ingiusta detenzione disciplinata dagli artt. 314-315 c.p.p. dopo che il 6 luglio 2017 la Corte di cassazione ha dichiarato la condanna emessa nei suoi confronti “ineseguibile e improduttiva di effetti penali”. Tale decisione – rispetto alla quale si rimanda, per tutti, al commento di F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in Dir. pen. cont., 26 settembre 2017 – ha segnato la fine della tormentosa vicenda giudiziaria che ha interessato l’ex dirigente di Polizia e funzionario del S.I.S.D.E. dopo l’intervento della celebre sentenza Contrada c. Italia del 14 aprile 2015, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riscontrato una violazione dell’art. 7 Cedu ai danni del ricorrente, reputando che la figura del concorso eventuale nel delitto di cui all’art. 416-bis c.p. non fosse sufficientemente chiara e prevedibile all’epoca dei fatti a lui contestati (collocati tra la fine degli anni Settanta e la fine degli anni Ottanta, dunque prima che l’ammissibilità dell’istituto del concorso esterno fosse avallata dalle Sezioni Unite Demitry del 1994).

Chiamata a valutare la ricorrenza dei presupposti della riparazione per detenzione ingiustamente subita, la Corte d’appello di Palermo passa in rassegna le numerose condotte di assistenza all’associazione mafiosa “Cosa Nostra” ascritte a Contrada e accertate nei giudizi di merito, al fine di valutare se, ferma l’imprevedibilità – come sostenuto dai giudici di Strasburgo – di una condanna a titolo di concorso esterno nel reato associativo, al tempo dei fatti potesse comunque ritenersi prevedibile un’imputazione per altro titolo di reato, e nello specifico per il delitto di favoreggiamento di cui all’art. 378 c.p.; rispondendo affermativamente a questo quesito, i giudici riconoscono la sussistenza della circostanza ostativa alla concessione della riparazione ex art. 314 c.p., consistente nell’aver concorso a dar causa all’ingiusta detenzione con dolo o colpa grave.

Questa considerazione induce la Corte a escludere la riparazione per il periodo di custodia cautelare sofferto da Contrada nel corso del procedimento penale in data antecedente al decorso del termine di prescrizione per i diversi episodi di favoreggiamento, calcolato facendo applicazione della disciplina allora vigente. I giudici giungono a conclusione diversa, tuttavia, con riferimento al periodo di pena detentiva scontato a seguito della condanna definitiva, poiché, risultando in tale momento il delitto di favoreggiamento già estinto per prescrizione, in applicazione della nuova disciplina introdotta nel 2005 dalla legge ex Cirielli, una condanna a tale titolo non sarebbe stata in ogni caso possibile.

La riparazione richiesta, dunque, viene accordata solo per quest’ultimo periodo, con la precisazione che «i fatti contestati al Contrada non erano affatto “privi di rilevanza penale” dovendo soltanto essere diversamente qualificati (…) e tuttavia, come diversamente qualificati al momento della sentenza definitiva del 2007, erano estinti per intervenuta prescrizione».

 

(Silvia Bernardi)