Cass., Sez. un., sent. 26 ottobre 2023 (dep. 11 aprile 2024), n. 15069, Pres. Cassano, est. Centonze
Con ordinanza n. 30551 del 4 maggio 2023, la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se la mancata traduzione, entro un termine congruo, in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita di efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione».
Segnaliamo ai lettori che le Sezioni unite, con le motivazioni depositate in data 11 aprile 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «l’ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l’indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l’obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l’ordinanza di custodia cautelare».
Può leggersi in allegato il testo della pronuncia de qua.