Cass., Sez. un., c.c. 23 febbraio 2023, Pres. Cassano, Rel. Caputo (informazione provvisoria)
Con ordinanza n. 36748/2022 (che può leggersi in allegato), la V Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto giurisprudenziale in ordine alla seguente questione «Se la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle pene previste, anche per detto reato, dal d.lgs. n. 385 del 1993 citato, ovvero se, invece, detto art. 39 abbia dettato una regola destinata a rimanere comunque insensibile alle modifiche sanzionatorie inerenti le fattispecie ivi ricomprese».
All’esito dell’udienza camerale del 23 febbraio 2023, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite, su conclusioni difformi del Procuratore generale, hanno fornito la seguente soluzione «La riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha comportato l'abrogazione tacita dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nella parte in cui stabiliva il raddoppio delle pene comminate per il reato di cui all'art. 132 cit.»
(Giulia Mentasti)