Cass. Sez. un., sent. 28 settembre 2023 (dep. 16 febbbaio 2024), n. 7029, Pres. Cassano, Est. Casa
Con ordinanza n. 10019 del 9 marzo 2023 - già segnalata in questa Rivista - la III sezione penale della Corte di cassazione, dato atto di un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, aveva rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: «Se li riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale li giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), comporti che, in sede esecutiva, per "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. debba intendersi quella risultante dalla riduzione per il rito speciale ovvero quella antecedente alla suddetta riduzione»
Con motivazioni depositate il 16 febbraio 2024, le Sezioni Unite, nel rispondere al quesito sottoposto, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«Il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza.
In caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato».
La sentenza è consultabile in allegato.