Cass., Sez. un., c.c. 27 aprile, Pres. Cassano, Rel. Centonze (informazione provvisoria)
La I Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 158/2023 (che può leggersi in allegato), ha ritenuto di chiedere l’intervento delle Sezioni unite al fine di comporre un contrasto giurisprudenziale creatosi attorno alla seguente questione:
«Se il beneficio della sospensione condizionale della pena possa essere subordinato, a norma dell’art. 165 cod. pen., al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, nonché all’adempimento dell’obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, solo qualora vi sia stata costituzione di parte civile».
All’esito della camera di consiglio del 27 aprile 2023, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, le Sezioni unite, su conclusioni conformi del Procuratore generale, ha fornito al quesito soluzione «affermativa».
(G.M.)