Segnaliamo ai lettori e pubblichiamo in allegato il parere della commissione penale della Associazione Nazionale Magistrati (ANM), depositato dopo l'audizione del vicepresidente Dott. Marcello De Chiara alla Commissione giustizia del Senato, in merito ad alcune novità normative contenute nei d.d.l. 167 (sospensione condizionale della pena), 1532 (responsabilità civile) e, in particolare, 1972 (legittima difesa).
Proprio con riferimento a quest'ultimo, oggetto di più approfondite riflessioni dell'ANM, è opportuno ricordare che il d.d.l. 1972 prevede l'aggiunta di un quinto comma all'art. 52 del codice penale, così formulato:
«In caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, non è punibile qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta».