Diamo immediata notizia ai lettori che, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, all'esito della camera di consiglio del 4 febbraio scorso la VI Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata «in riferimento agli artt. 3, 11, 27 comma 3, 117 comma 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dall'art. 6 comma 5, lett. b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'UE che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'UE sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».
Pubblicheremo l'ordinanza di rimessione non appena depositata, unitamente a un contributo di illustrazione e commento.
(Francesco Lazzeri)