Corte cost. sent. 23 febbraio 2026 (dep. 30 aprile 2026), Pres. Amoroso, red. D’Alberti
Segnaliamo ai lettori che il 30 aprile 2026 è stata depositata la sentenza n. 64/2026 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevato dal dal Tribunale ordinario di Siena in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione sia all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia all’art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui «non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen.».
La Corte ha dichiarato le questioni non fondate.
Riportiamo di seguito il testo del comuncato stampa diffuso dalla Corte.
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«Con la sentenza numero 64, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di un soggetto imputato del reato di rissa, del giudice dell’udienza predibattimentale che abbia in precedenza disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo reato.
Ad avviso del rimettente la decisione in ordine alla prosecuzione del giudizio assunta nei confronti dei coimputati coinvolti nella rissa, implicando una valutazione di merito dell’ipotesi accusatoria, con riferimento ad un reato contestato a più persone necessariamente in concorso tra loro, doveva ritenersi idonea a pregiudicare la terzietà e l’imparzialità del giudice chiamato a giudicare successivamente, con il rito abbreviato, un altro dei coimputati.
La Corte ha rilevato che il giudizio in esame concerneva un’ipotesi di reato a cosiddetto concorso necessario, per il cui perfezionamento è richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone (nella specie tre). In tali ipotesi, ove la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilità del reato, la valutazione di tale posizione può determinare l’incompatibilità nel successivo processo a carico del medesimo concorrente.
La Corte ha ritenuto, tuttavia, che l’incompatibilità non è ravvisabile in astratto, con riferimento alla natura di reato a concorso necessario, ma può discendere solo dalla concreta valutazione della posizione dell’imputato come imprescindibile per configurare il reato. Circostanza questa non sussistente nel caso in esame, non essendo la posizione dell’imputato nel rito abbreviato indispensabile ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, dal momento che il provvedimento di prosecuzione del giudizio concerneva già cinque persone».
Roma, 30 aprile 2026