Cass. Sez. un., u.p. 29 febbraio 2024 (dep. 15 maggio 2024), n. 19357, Pres. Cassano, est. Aprile
Segnaliamo ai lettori il deposito, in data 15 maggio, delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite n. 19357 del 2024, con la quale il supremo organo nomofilattico si è pronunciato in merito alla seguente questione controversa, sollevata dalla II Sezione della Corte di cassazione: «Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite dì cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019».
Come anticipato dall’informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito, affermando che «non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice».
In attesa di ospitare più approfonditi contributi a commento, pubblichiamo in allegato il testo della sentenza e rinviamo per un approfondimento sul tema al contributo a firma del Prof. Mongillo, recentemente pubblicato in questa Rivista.