Cass. Sez. un., sent. 28 settembre 2023 (dep. 6 febbraio 2024), n. 5352, Pres. Cassano, est. Liberati
Con ord. n. 7239 del 26 gennaio 2023, la III sezione penale della Corte di cassazione, dato atto del contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità a proposito della impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta viziate nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite.
Segnaliamo ai lettori che con motivazioni depositate ieri, 6 febbraio 2024, le Sezioni Unite, nel rispondere al quesito sottoposto, hanno affermato il seguente principio di diritto: «la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena».
La sentenza è consultabile in allegato.