Cass., Sez. un., ud. 18 aprile 2024, Pres. Cassano, est. Silvestri (informazione provvisoria)
Con ordinanza n. 46832 del 21 novembre 2023 (consultabile in allegato) la Quinta sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 - operi nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data».
Secondo l’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 18 aprile 2024 le Sezioni unite hanno dato soluzione al quesito nel senso che, «la suddetta disciplina opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020».
Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate non appena depositate.