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04 Agosto 2022


Riforma della giustizia penale: approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo in tema di processo penale, sistema sanzionatorio e giustizia riparativa


Nella riunione di oggi, 4 agosto 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministra della giustizia Marta Cartabia, ha approvato tra gli altri, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo attuativo della l. 27 settembre 2021, n. 134 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”).

Il decreto passerà ora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, ai cui pareri seguirà un nuovo esame e l'eventuale approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

I 99 articoli di cui si compone il testo normativo riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio e la giustizia riparativa.

Allo stato non è ancora disponibile il testo ufficiale dello schema di decreto e della relazione. Saranno pubblicati dalla nostra Rivista non appena disponibili.

 

Riportiamo di seguito le principali previsioni del decreto, per come risultano dal comunicato stampa pubblicato sul sito della Ministero della Giustizia.

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Gli interventi processuali attraversano l’intero processo penale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all’esecuzione penale.

Tra le novità, l’implementazione del processo penale telematico. Più digitalizzazione e uso delle tecnologiche informatiche lungo l’intero procedimento: ad esempio, notificazioni per via telematica e trasmissione dei fascicoli tra gli uffici giudiziari in forma digitale per ridurre i c.d. tempi di attraversamento tra le fasi processuali, che talora richiedono mesi o anni.

Rimodulati i termini di durata massima delle indagini preliminari, con l’introduzione di un meccanismo di discovery degli atti, nella salvaguardia del segreto investigativo, per evitare la stasi del fascicolo, nell’interesse di indagati e vittime.

Valorizzazione della funzione deflattiva dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato, decreto penale di condanna, giudizio immediato), con la possibilità, tra l’altro, di estendere il patteggiamento alla confisca facoltativa e alle pene accessorie.

Più filtri per la celebrazione dei processi: nell’udienza preliminare, prevista per i reati più gravi, il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Introdotta poi un’udienza predibattimentale per i reati meno gravi, con citazione diretta a giudizio, sempre allo scopo di filtrare i procedimenti.

Ricorso in appello inammissibile in caso di mancanza di specificità dei motivi. Inappellabili le sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità, che può essere applicato in sostituzione di pene detentive inflitte fino a tre anni.

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Sul sistema sanzionatorio, gli interventi rispondono ad una duplice finalità: diversificare e rendere più effettive le pene; incentivare la definizione anticipata del procedimento.

Viene realizzata una riforma del sistema di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie, per renderle sanzioni effettive e certe. Da tempo si registrano tassi di riscossione e conversione delle pene pecuniarie ridottissimi (1% di esecuzione, 0,4 di riscossione, secondo i dati del Casellario giudiziale relativi al 2019, con una perdita per il bilancio dello Stato, solo in quell’anno, di oltre due miliardi di euro): per chi non paga, la pena pecuniaria si può convertire in misure limitative della libertà personale, secondo un modello sperimentato in Europa. Si distingue tra mancato pagamento colpevole e incolpevole in caso di insolvibilità.

Viene altresì realizzata una riforma organica e di sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, dando risposta al problema dei cosiddetti “liberi sospesi”, migliaia di condannati a pene inferiori ai 4 anni che hanno già accesso alle misure alternative al carcere, ma che solo dopo anni scontano la pena disposta dai Tribunali di sorveglianza. Per rendere effettive e tempestive le condanne, ora sarà il giudice di cognizione, all’esito di un’udienza di sentencing, sul modello anglosassone, ad applicare subito le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi (pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà). Le pene sostitutive non si applicano ai reati di criminalità organizzata e ai reati dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Viene ampliato l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con “messa alla prova”, come indicato dalla legge delega, ad un insieme circoscritto di reati puniti con pena non superiore a sei anni. Si prevede che il pubblico ministero possa, se lo ritiene opportuno, proporre all’indagato/imputato la messa alla prova, ottenendo la definizione anticipata del procedimento con ricadute positive sui tempi complessivi dei processi penali

In attuazione della legge delega di delega, si interviene sull’istituto della particolare tenuità del fatto in una triplice direzione: estensione dell’ambito di applicabilità ai reati con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; attribuzione di rilievo alla condotta susseguente al reato; esclusione dall’applicazione ad alcuni reati, tra cui la violenza sessuale, lo stalking e tutti i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica riconducibili alla Convenzione di Istanbul; i reati in materia di stupefacenti, la corruzione e i più gravi reati contro la pubblica amministrazione, l’incendio boschivo.

Sarà il giudice a valutare in concreto l’eventuale tenuità del fatto, senza alcun automatismo. Resta fermo che la causa di non punibilità non si applica se il comportamento è abituale.

Viene esteso il regime di procedibilità a querela per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio per favorire il risarcimento del danno, la riparazione dell’offesa e la definizione anticipata dei procedimenti, con remissione della querela.

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Sulla giustizia riparativa, in linea con la legge delega approvata dal Parlamento, si fornisce per la prima volta una cornice normativa a prassi già diffuse, sulla base della normativa europea e internazionale. Sono istituiti, con il coinvolgimento degli enti locali, centri per la giustizia riparativa in ogni Corte d’Appello. La giustizia riparativa si affianca, senza sostituirsi, al processo penale, nell’interesse delle vittime dei reati. La riforma fa seguito alla Dichiarazione di Venezia dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, adottata durante il semestre di presidenza italiano.